Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18255 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18255 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da 1.COGNOME Raffaele nato a San Giuseppe Vesuviano il 13/05/1979 rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
2.NOME COGNOME nato a Gragnano il 19/07/1963 rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME di fiducia
avverso la sentenza emessa in data 17/06/2024 dalla Corte di appello di Napoli, quinta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata avanzata rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1bis e 1ter cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi; udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME che hanno chiesto dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia in data 04/05/2022 del Tribunale di Torre Annunziata che, all’esito di giudizio dibattimentale, aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME entrambi responsabili del delitto di ricettazione ed il primo anche per il reato di cui all’art. 367 cod. pen., con conseguente irrogazione della pena di anni due mesi otto di reclusione ciascuno.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati articolati quattro motivi.
3.1. Con il primo si deduce, ai sensi dell’art. 606 , comma 1 lett. e), cod. proc. pen., l’assenza di motivazione per avere la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado richiamando semplicemente per relationem la pronuncia di primo grado in relazione al reato di cui al capo B) di imputazione ed ignorando le censure dedotte nell’atto di appello , in particolare la versione difensiva offerta da COGNOME già in sede di indagine il quale aveva spiegato di essere titolare di una regolare rivendita di auto e di partita Iva, di avere provato la vettura Fiat 500, restituita immediatamente a llo Spera, a poca distanza dall’officina, poiché ne aveva sospettato la provenienza delittuosa.
Tale versione trovava pieno riscontro nelle dichiarazioni rese in dibattimento dal coimputato COGNOME trovato in Spagna in possesso di tale mezzo e nella deposizione del testimone di polizia giudiziaria COGNOME il quale aveva riferito che la vettura era stata effettivamente rinvenuta a Valencia.
3.2. C on il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 , comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l’acquisizione del verbale di sequestro dell’auto avvenuto in Spagna che avrebbe potuto definitivamente comprovare che la stessa non era mai stata acquistata da COGNOME, bensì era rimasta nella disponibilità di Spera.
3.3. C on il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 , lett. e), cod. proc. pen., la carenza di motivazione nella parte in cui è stato confermato il giudizio di responsabilità dell’imputato anche in relazione al reato di cui al capo C) di imputazione relativo alla falsa denuncia di furto del furgone Fiorino targato TARGA_VEICOLO.
Con riferimento a tale denuncia, l’imputato aveva riferito alla polizia giudiziaria di essersi recato nel luogo concordato per visionare la vettura Fiat 500 a bordo del furgone in questione condotto da altra persona la quale, quando lui era sceso dal mezzo, si era allontanata alla guida dello stesso, e per tale ragione ne aveva denunciato il furto. Proprio il fatto che COGNOME abbia ammesso di essersi incontrato con Spera a bordo del furgone
rende evidente come una denuncia di sottrazione non avrebbe avuto alcun senso, in particolare non sarebbe servita -come, invece, sostenuto dalla Corte territoriale -ad evitare un suo coinvolgimento nelle indagini.
3.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 , lett. e), cod. proc. pen., la totale assenza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di pena sostitutiva, corredata dal consenso prestato dall’imputato, presente in udienza.
N ell’interesse di NOME COGNOME è stato articolato un unico motivo di ricorso con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606 , comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge processuale, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Si deduce in primo luogo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la richiesta difensiva di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l’audizione di NOME COGNOME sentito in corso di indagini che avrebbe consentito di meglio chiarire la posizione dell’imputato.
Si deduce in secondo luogo, che la Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità per i reati di ricettazione relativi alle vetture Renault Capture e Fiat 500 fondandosi sulle sommarie informazioni testimoniali rese dall’elettrauto COGNOME e sulle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza acquisite agli atti, meri elementi indiziari (come tali non idonei ad assurgere a prova di colpevolezza) ai quali i giudici di secondo grado hanno accompagnato supposizioni e congetture.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile .
1.1. Il primo e il secondo motivo, trattabili congiuntamente per le reciproche interazioni, sono manifestamenti infondati.
Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la Corte di appello non ha confermato la sentenza di primo grado richiamando semplicemente per relationem la pronuncia di primo grado in relazione al l’affermato giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione di cui al capo B) ed omettendo di considerare le censure dedotte nell’atto di appello ed in particolare la versione difensiva offerta da ll’imputato COGNOME già in sede di indagini.
Dalla lettura della sentenza impugnata (pagg. da 4 a 7), risulta, invece, che i giudici di secondo grado hanno autonomamente riesaminato il compendio probatorio a disposizione (il rinvenimento della vettura Renault Capture, di provenienza furtiva, all’interno del piazzale di pertinenza della attività di elettrauto gestita da NOME COGNOME le sommarie informazioni rese da quest’ultimo ed acquisite in dibattimento con il consenso delle parti e le immagini riprodotte dal sistema di videosorveglianza installato presso
l’officina ); sulla base di tali risultanze hanno ritenuto provato – con tipica valutazione di merito non manifestamente illogica e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità ove non è consentita la rilettura dei dati fattuali – il possesso delle due auto rubate in capo a COGNOME (che nulla aveva giustificato in ordine a tale disponibilità) e della Fiat 500 anche in capo a NOME COGNOME.
La Corte di merito ha anche puntualmente esaminato la tesi difensiva di quest’ultimo alla quale non ha dato credito in quanto smentita dalle immagini di video sorveglianza (da cui emergeva che l’imputato si era allontanato dall’officina a bordo della Fiat 500, senza farvi più ritorno) e non supportata da elementi concreti in ordine alla asserita successiva restituzione della stessa allo Spera ; ad escludere la responsabilità dell’imputato non rilevava, di per sé solo, il fatto che l’auto fosse stata in seguito rinvenuta in Spagna ove il coimputato NOME risultava coinvolto in un ‘ indagine per traffico di auto rubate.
Proprio in ragione della irrilevanza di tale circostanza, la Corte di merito -con argomentazione tutt’altro che illogica ha ritenuto non necessaria la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale invocata dalla difesa con riferimento alla acquisizione del verbale di sequestro del mezzo avvenuto all’estero .
Va ricordato che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza di quella espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266820).
Fermo quanto precede, va evidenziato come il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento sulla richiesta di rinnovazione istruttoria del dibattimento in appello non può mai essere condotto avendo riguardo alla concreta rilevanza dell’atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell’ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203764 e, successivamente, Sez. 3 n. 7680 del 13/01/2017, COGNOME, Rv. 269373; Sez. 3, n. 34625 del 15/07/2022, COGNOME, Rv. 283522).
1.2. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la carenza di motivazione nella parte in cui è stato confermato il giudizio di responsabilità dell’imputato anche in relazione al reato di cui al capo C) di imputazione.
Al riguardo, la Corte di appello ha adeguatamente argomentato (pagina 8 della sentenza impugnata), evidenziando come la falsità della denuncia di furto del furgone Fiorino targato TARGA_VEICOLO sporta da COGNOME era ricavabile, in via logica.
Sul punto ha valorizzato, da un lato, che la denuncia de qua era avvenuta pressochè in coincidenza con l’incontro con Spera al quale l’imputato era giunto proprio a bordo di tale mezzo e nel corso del quale aveva ricevuto la Fiat 500 di provenienza furtiva e, dall’altro, il fatto che in capo a costui vi era certamente l’interesse ad evitare un coinvolgimento nelle indagini.
La Corte di merito ha esaminato anche l’assunto difensivo (pedissequamente riproposto nel ricorso) secondo cui il carattere mendace della denuncia di furto era da escludersi in quanto lo stesso COGNOME, sentito dalla polizia giudiziaria, aveva ammesso la propria presenza presso l’officina e lo ha disatteso, con motivazione non incongrua, osservando come la denuncia in questione era precedente e non successiva alla escussione dell’imputato.
1.3. Manifestamente infondato è, infine, il quarto motivo di ricorso con il quale si deduce la totale assenza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di pena sostitutiva, corredata dal consenso prestato dall’imputato, presente in udienza.
Il ricorrente non si confronta minimamente con la sentenza impugnata (pag. 9) che, invece, ha argomentato -in aderenza ai criteri dettati dall’art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689 con riferimento al potere discrezionale del giudice di merito nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive in luogo di quella detentiva -circa la inidoneità delle stesse evidenziando la spiccata proclività a delinquere e l’assenza di capacità di autocustodia in capo all’imputato, attinto da nove precedenti condanne d i cui cinque per ricettazione ed una anche per il delitto di evasione.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile per genericità.
2.1. Quanto alla dedotta erroneità del rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l’audizione di NOME COGNOME sentito in corso di indagini che, secondo la difesa, avrebbe consentito di meglio chiarire la posizione dell’imputato , la Corte Territoriale (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) ha correttamente richiamato il carattere eccezionale dell’ istituto della integrazione probatoria, attivabile solo in presenza di impossibilità a decidere per inconcludenza degli elementi probatori già acquisiti, sottolineando altresì (pag. 5) che il portato dichiarativo reso da COGNOME era stato già raccolto nel corso delle indagini ed era poi confluito nel fascicolo del dibattimento con l’accordo delle parti.
Richiamati i principi giurisprudenziali esposti nel paragrafo 1.1. del considerato in diritto, tale apparato esplicativo non presta il fianco ad alcuna censura, tenuto conto anche della evidente genericità, sul punto, dell’atto di appello (pag. 3) nel quale ci si limitava ad invocare la parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, senza indicare le ragioni di tale necessità e neppure le specifiche prove da assumere.
2.2. Il secondo profilo di doglianza in punto di giudizio di responsabilità dell’imputato per i reati di ricettazione relativi alle vetture Renault Capture e Fiat 500 è parimenti affetto da assoluta aspecificità.
La difesa ricorrente -senza in alcun modo confrontarsi con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata (pagg. da 5 a 7) -si limita ad affermare apoditticamente che le sommarie informazioni testimoniali rese dall’elettrauto COGNOME e le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza acquisite agli atti, sarebbero meri elementi indiziari (come
tali non idonei ad assurgere a prova di colpevolezza) che i giudici di secondo grado avrebbero valorizzato senza sottoporli a vaglio critico, accompagnando ad essi mere supposizioni e congetture. La censura, meramente reiterativa a quella d’appello, è all’evidenza affetta dal vizio di aspecificità, conducente all a declaratoria di inammissibilità.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2025