Ricorso Inammissibile per Ricettazione: Quando i Motivi sono Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: i motivi di impugnazione devono essere specifici e non generici. In caso contrario, il risultato è un ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere la differenza tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto, e l’importanza di strutturare correttamente ogni grado di giudizio.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado per il delitto di ricettazione e per la violazione di altre disposizioni di legge. La Corte d’Appello, successivamente adita, confermava la colpevolezza dell’imputato, limitandosi a riformare la decisione solo per quanto concerneva l’entità della pena.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi:
1. La richiesta di riqualificare il reato da ricettazione a quello, meno grave, di incauto acquisto.
2. La contestazione relativa all’applicazione della recidiva.
Analisi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per ragioni distinte ma ugualmente importanti dal punto di vista procedurale.
La Genericità del Motivo sulla Riqualificazione del Reato
Il primo punto del ricorso è stato considerato del tutto generico. I giudici hanno osservato come l’imputato non si fosse confrontato criticamente con la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti definito “inverosimile e priva di riscontri” la giustificazione fornita dall’imputato circa le modalità di acquisto di un ciclomotore di provenienza furtiva. Inoltre, era emerso che l’imputato non aveva fornito alcuna spiegazione per il possesso di un secondo ciclomotore, anch’esso rubato. Di fronte a una motivazione così argomentata, il ricorso si è limitato a riproporre la richiesta di riqualificazione senza smontare il ragionamento dei giudici di merito, risultando così inefficace.
La Preclusione sul Motivo Relativo alla Recidiva
Ancora più netto il giudizio sul secondo motivo. La Corte ha rilevato che la questione della recidiva non era mai stata sollevata nel precedente atto d’appello. Questo ha comportato una “preclusione processuale”. In pratica, il principio della devoluzione in appello stabilisce che il giudice superiore può pronunciarsi solo sui punti della sentenza precedente che sono stati oggetto di specifica contestazione. Non avendolo fatto in appello, l’imputato ha perso la possibilità di sollevare la questione in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Corte si fonda su principi cardine del nostro ordinamento processuale. La genericità di un motivo di ricorso si verifica quando l’impugnazione non contesta specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse tesi difensive già respinte, senza indicare perché la decisione dei giudici di merito sarebbe errata.
Per quanto riguarda la preclusione, la Corte ha sottolineato che i gradi di giudizio hanno una funzione precisa e non possono essere utilizzati per sollevare questioni nuove che si sarebbero dovute presentare nella fase precedente. L’impossibilità per la Corte d’Appello di esaminare il profilo della recidiva (perché non contestato) ha reso impossibile per la Cassazione affrontare l’argomento.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito sull’importanza della tecnica processuale. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere specifico, pertinente e deve affrontare criticamente ogni punto della motivazione della sentenza che si intende impugnare. Ignorare questi requisiti porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: il primo motivo, relativo alla riqualificazione del reato, è stato ritenuto generico e non critico verso la motivazione della Corte d’Appello; il secondo motivo, relativo alla recidiva, era precluso perché non era stato sollevato nel precedente grado di giudizio.
Cosa ha reso inverosimile la difesa dell’imputato sulla ricettazione?
Secondo la Corte, la giustificazione fornita dall’imputato sulle modalità di acquisto di un ciclomotore rubato era del tutto inverosimile e priva di riscontri oggettivi. A ciò si aggiungeva il fatto che non era stata fornita alcuna spiegazione per il possesso di un secondo veicolo, anch’esso di provenienza furtiva.
È possibile contestare un aspetto della sentenza per la prima volta in Cassazione?
No, in base a quanto stabilito in questa ordinanza, non è possibile. Se una specifica questione, come l’applicazione della recidiva, non viene contestata nell’atto di appello, si verifica una preclusione processuale che impedisce di sollevare la doglianza per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4463 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4463 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione primo grado, che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto di ricettazione e de violazione di cui all’art. 75 D.Igs 159/2011;
rilevato che il primo motivo che lamenta la mancata riqualificazione del fatto alla stregu del reato di incauto acquisito è del tutto generico e non si rapporta criticamente alla motivazi rassegnata dalla Corte di merito alle pagg. 3 -4, laddove ha evidenziato che la giustificazion fornita dall’imputato circa le modalità di acquisto del ciclomotore Piaggio è del tutto inveros e priva di riscontri mentre alcuna dichiarazione è stata resa in ordine al possesso dell’ulter ciclomotore di marca Malaguti, anch’esso di provenienza furtiva e oggetto di contestazione;
che la censura in ordine alla mancata esclusione della recidiva è preclusa dalla mancata devoluzione in appello, che ha impedito l’esame di detto profilo alla Corte di merito, conseguente impossibilità di formulare doglianze al riguardo in questa sede;
ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente