Ricorso Inammissibile per Ricettazione: Quando i Motivi d’Appello sono Generici
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione affronta un caso di ricettazione, fornendo chiarimenti cruciali sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La decisione sottolinea come la genericità e la ripetitività dei motivi portino inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile, confermando la solidità della sentenza impugnata e la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena. Questo provvedimento rappresenta un importante monito sull’importanza di formulare critiche specifiche e argomentate nei gradi di giudizio superiori.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, in relazione a un’autovettura di provenienza illecita. L’imputato, non accettando la decisione della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due principali argomentazioni: la richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto (da ricettazione a furto) e la contestazione sull’entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato ha presentato due distinti motivi di ricorso:
1. Errata qualificazione giuridica: Si contestava la motivazione della Corte d’Appello nel non aver riqualificato il reato da ricettazione a furto. Secondo la difesa, le dichiarazioni rese dall’imputato subito dopo il fatto non erano state adeguatamente valutate.
2. Eccessività della pena: Si lamentava una pena sproporzionata, chiedendone una riduzione.
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta che ha definito l’esito del procedimento.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno stabilito che le argomentazioni erano una mera e ‘pedissequa’ reiterazione di quelle già presentate e respinte in appello. Tali motivi sono stati considerati non specifici ma solo apparenti, in quanto non formulavano una critica argomentata e puntuale contro la logica della sentenza impugnata. Riguardo al secondo motivo, la Corte ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena è espressione della discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è adeguata e conforme ai principi degli articoli 132 e 133 del codice penale.
Le Motivazioni della Cassazione
Nel dettaglio, la Corte ha spiegato che il primo motivo di ricorso era ‘indeducibile’ perché si limitava a ripetere le stesse doglianze già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi elementi critici specifici contro la struttura argomentativa della sentenza di secondo grado. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione degli argomenti d’appello, ma deve individuare vizi logici o giuridici precisi nel provvedimento impugnato.
Sul secondo punto, relativo alla pena, la decisione è stata definita ‘manifestamente infondata’. La giurisprudenza costante afferma che la determinazione della pena base e la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. In questo caso, il giudice aveva correttamente motivato la sua decisione, facendo riferimento a elementi specifici del fatto e riconoscendo persino l’ipotesi di lieve entità, dimostrando così di aver esercitato il suo potere in modo equilibrato e non arbitrario. La Corte ha inoltre precisato che il riconoscimento di una circostanza attenuante non modifica i criteri per il calcolo di altri istituti, come la prescrizione, rendendo anche questa parte del motivo infondata.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce due principi fondamentali della procedura penale. In primo luogo, un ricorso per Cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise nei gradi precedenti. La critica alla sentenza impugnata deve essere tecnica e mirata a specifici vizi di legittimità. In secondo luogo, la valutazione sull’entità della pena è di competenza quasi esclusiva dei giudici di merito. La Corte di Cassazione interviene solo in caso di palese illegalità o di motivazione assente o manifestamente illogica, situazioni non riscontrate nel caso di specie. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza tipica della proposizione di un ricorso giudicato inammissibile.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso che contestava la qualificazione del reato?
Perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di quelli già dedotti e respinti nel giudizio d’appello, mancando di una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso non può essere solo apparente ma deve svolgere una reale funzione critica.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena ritenuta eccessiva?
Generalmente no. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione su questo punto è consentito solo se la pena è illegale o se la motivazione del giudice è assente, contraddittoria o manifestamente illogica, cosa che nel caso specifico non è avvenuta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende, a causa della proposizione di un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18941 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata riqualificazione del delitto di ricettazione in quello di furto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 – ove si richiamano le dichiarazioni rese nell’immediatezza del fatto dall’imputato, il quale riferiva d aver ricevuto l’auto da COGNOME – dovendosi tali motivi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e, in particolare, fatto che, sebbene il bene ricettato sia un’autovettura, il giudice di primo grado ha già ritenuto l’ipotesi di lieve entità;
ritenuto, inoltre, che la ritenuta sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen. non determina un calcolo differente ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. pen. motivo per cui il motivo di ricorso sul punto è manifestamente infondato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024
Il Pre9 ente