Ricorso Inammissibile per Ricettazione: Quando la Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non può riesaminare i fatti di una causa. Quando un appello si configura come un ricorso inammissibile perché mira a una nuova valutazione delle prove, la sua sorte è segnata. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le sue implicazioni.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di ricettazione emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile di aver ricevuto beni di provenienza illecita, decideva di impugnare la sentenza presentando, tramite i suoi legali, ricorso per Cassazione.
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali:
1. La contestazione della motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni.
2. La richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere inquadrata nel reato meno grave di acquisto di cose di sospetta provenienza, previsto dall’art. 712 del codice penale.
In sostanza, la difesa chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare le prove e le circostanze già valutate dai giudici di merito.
L’inammissibilità del ricorso secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa. I giudici hanno qualificato i ricorsi come una richiesta mascherata di rivalutazione delle ‘emergenze processuali’. Questo tipo di istanza è preclusa in sede di legittimità. La Corte non è un ‘terzo giudice’ del fatto, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte e le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che la sentenza della Corte d’Appello fosse basata su una motivazione dettagliata, persuasiva e priva di fratture logiche. I giudici di secondo grado avevano esaminato approfonditamente tutti gli elementi a carico dell’imputato, giungendo a una conclusione ben argomentata sia sull’elemento oggettivo (il possesso dei beni rubati) sia su quello soggettivo (la consapevolezza della loro origine).
Secondo la Cassazione, i ricorsi non individuavano vizi di legittimità (come un’errata interpretazione di una norma o una motivazione manifestamente illogica), ma si limitavano a contrapporre una propria lettura delle prove a quella, ritenuta congrua, dei giudici di merito. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Conclusioni
La pronuncia conferma un principio cardine: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve basarsi su critiche precise alla struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, non su un generico dissenso rispetto all’esito del giudizio di merito. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di formulare ricorsi che rispettino la natura e la funzione del giudizio di legittimità, evitando di incorrere in sanzioni economiche e nella conferma definitiva della condanna.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le argomentazioni presentate non contestavano vizi di legge o difetti logici della motivazione, ma si risolvevano in una richiesta di rivalutare le prove e i fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Qual è la differenza sostanziale tra ricettazione e acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.) secondo la decisione?
La decisione, confermando la sentenza d’appello, evidenzia che la differenza risiede nell’elemento soggettivo. Per la ricettazione è necessaria la piena consapevolezza della provenienza illecita del bene, mentre per l’art. 712 c.p. è sufficiente una condotta negligente, ovvero l’aver omesso la dovuta diligenza nell’accertarne la provenienza. La Corte d’Appello aveva motivatamente escluso questa seconda ipotesi.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base a quanto deciso nell’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43447 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CORATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME;
rilevato che il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO, che contesta la motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo ed al qualificazione della condotta criminosa, si risolve nella richiesta di rivaluta delle emergenze processuali, senza un compiuto confronto con la dettagliata persuasiva motivazione offerta sul punto contestato dalla Corte d’appello, che, coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità ritenuto sussistente sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo de contestata ricettazione (pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato che i tre motivi di ricorso proposti dall’AVV_NOTAIO risolvono nella richiesta di integrare rivalutazione delle emergenze probatori non individua fratture manifeste e decisive del percorso logico argomentativ tracciato dalla sentenza impugnata che offre una motivazione persuasiva in ordine tutti i punti contestati ovvero riguardo alla identificazione del ricorrent sussistenza della sua responsabilità per la ricettazione, oltre che alla impossi di qualificare la condotta contestata nel meno grave reato previsto dall’art. cod. pen. (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.