Ricorso Inammissibile per Ricettazione: La Cassazione Fa Chiarezza
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui limiti del giudizio di legittimità, in particolare quando si tratta di un ricorso inammissibile. Con una decisione netta, i giudici supremi hanno ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione del diritto. Il caso riguardava un imputato condannato per ricettazione che contestava la qualificazione giuridica del reato, ma le sue argomentazioni sono state ritenute irricevibili.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che confermava la condanna di un individuo per il reato di ricettazione, previsto e punito dall’articolo 648 del Codice Penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza si basava su un presunto difetto di motivazione e violazione di legge, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come furto (art. 624 c.p.) e non come ricettazione. In sostanza, il ricorrente cercava di rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove già effettuata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su una ragione procedurale precisa: i motivi presentati dall’imputato non erano ammissibili in sede di legittimità. La Corte ha spiegato che il ricorso era costituito da ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero tentativi di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa alla Cassazione.
La Distinzione tra Fatto e Diritto
Il cuore della pronuncia risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito (primo grado e appello), dove si accertano i fatti, e il giudizio di legittimità (Cassazione), dove si controlla la corretta applicazione delle norme giuridiche. Il vizio di motivazione che può essere denunciato in Cassazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., non è una qualsiasi incongruenza, ma solo quella che emerge da un contrasto palese tra l’argomentazione della sentenza e le ‘massime di esperienza’ o altre affermazioni contenute nel provvedimento stesso. Nel caso di specie, tale vizio non sussisteva.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
I giudici supremi hanno motivato la loro decisione di inammissibilità sottolineando che la Corte d’Appello aveva adempiuto in modo adeguato al suo dovere argomentativo. Nelle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, i giudici di merito avevano chiaramente spiegato perché il fatto delittuoso dovesse essere inquadrato nella fattispecie della ricettazione (art. 648 c.p.) e non in quella del furto (art. 624 c.p.). La motivazione era stata ritenuta logica, coerente e giuridicamente corretta.
L’Adeguatezza della Motivazione del Giudice di Merito
La Cassazione ha evidenziato che non è suo compito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che quest’ultima sia immune da vizi logici o giuridici. Poiché la sentenza d’appello presentava una motivazione congrua e non contraddittoria, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze e Principio di Diritto
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche significative per il ricorrente. La Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è uno strumento per tentare una terza valutazione dei fatti, ma un rimedio straordinario per correggere errori di diritto. Chi presenta un ricorso basato su censure di merito si espone non solo al rigetto, ma anche a sanzioni pecuniarie, come avvenuto in questo caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero contestazioni sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, che non sono ammesse nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Quale differenza ha sottolineato la Corte tra il reato di ricettazione e quello di furto in questo caso?
La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano correttamente qualificato il fatto come ricettazione (art. 648 c.p.) e non come furto (art. 624 c.p.), basandosi su una motivazione ritenuta adeguata e priva di vizi logici o giuridici.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30792 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30792 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che denuncia difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato di ricettazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
considerato che il giudice di merito ha adeguatamente assolto al dovere argomentativo alle pagine 4-5 della sentenza impugnata ove ritiene correttamente qualificato giuridicamente il fatto delittuoso nella fattispecie di cui all’art. 648 cod pen. e non nell’art. 624 cod. pen.;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Rom4r nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.