Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24947 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24947 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la corrett della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 6 indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quel dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritien documentazione acquisita e le deposizioni dei testi escussi consentano di sussumere la condotta dell’imputato nella fattispecie di reato in contestazione, fornendo prova del posse da parte del COGNOME dei biglietti “gratta e vinci” rubati presso l’agenzia della person nonché della sua consapevolezza in ordine alla loro provenienza delittuosa; che, per ta ragione, i medesimi motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quan omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la senten oggetto di ricorso;
che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta il rigetto della ric rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, denunciando l’illogicità della motivaz manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenz con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decision orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentat senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni proces (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile all nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. in quanto non sussiste al esigenza prevista dall’art. 603 cod. proc. pen. per procedere alla rinnovazione dell’istrutt sede d’appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi nte