Ricorso Inammissibile per Ricettazione: Quando Ripetere gli Argomenti non Paga
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la genericità dei motivi di ricorso porta a una sua inevitabile bocciatura. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere perché un ricorso inammissibile non è solo un esito negativo, ma la conseguenza di una strategia difensiva errata. La vicenda riguarda un uomo condannato per ricettazione di alcuni telefoni, il cui tentativo di ottenere una revisione della sentenza si è scontrato con la ferma posizione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. La sua difesa aveva presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre punti principali:
1. La richiesta di derubricare il reato in quello meno grave di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), sostenendo la mancanza di prova sulla consapevolezza dell’origine illecita dei telefoni.
2. Il riconoscimento dell’attenuante del danno di modesta entità, dato il valore, a suo dire, esiguo dei beni.
3. La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Tuttavia, come vedremo, nessuno di questi motivi è stato ritenuto meritevole di accoglimento da parte dei giudici di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La ragione principale di questa decisione risiede nel fatto che i primi due motivi non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa si è limitata a riproporre le stesse tesi, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza di secondo grado.
Ricorso Inammissibile: perché la Cassazione lo ha respinto?
Un ricorso in Cassazione non può essere un ‘terzo grado’ di giudizio dove si rivalutano i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Presentare le stesse identiche argomentazioni già respinte, senza spiegare perché la Corte d’Appello abbia sbagliato nel suo ragionamento, rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile. È come presentare un appello senza dire cosa c’è di sbagliato nella sentenza precedente.
Le Motivazioni della Sentenza
Analizziamo nel dettaglio le ragioni per cui ogni singolo motivo è stato giudicato infondato o inammissibile.
Mancata Derubricazione del Reato
La Corte ha sottolineato che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la sussistenza del reato di ricettazione. Le modalità concrete con cui i telefoni erano stati ceduti all’imputato erano tali da fornire la “pratica certezza” della loro provenienza illecita. Di fronte a una motivazione così chiara e logica, la semplice riproposizione del dubbio sull’elemento soggettivo è stata considerata un argomento apparente e non specifico.
Valore del Bottino e Circostanze Attenuanti
Anche la richiesta di applicare l’attenuante per il valore modesto dei beni è stata respinta. La Corte d’Appello aveva accertato che i telefoni servivano a coprire un debito di circa 700 euro. Tale cifra è stata ritenuta non abbastanza esigua da giustificare l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 648, comma 2, del codice penale. Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto logica e congrua la valutazione del giudice di merito.
Diniego della Sospensione Condizionale della Pena
Infine, il terzo motivo, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva spiegato chiaramente le ragioni del diniego: la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato. Questa circostanza ha portato il giudice a formulare una prognosi sfavorevole sulla sua futura condotta, ritenendo probabile la commissione di nuovi reati. La valutazione non si è basata sulla sola gravità del reato, ma ha considerato aspetti soggettivi della personalità dell’imputato, un giudizio di merito che, se non illogico, non è sindacabile in Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: il ricorso per cassazione richiede un approccio tecnico e specifico. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario individuare e argomentare con precisione i vizi di legittimità o le illogicità manifeste della motivazione. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti conduce a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rendendo la situazione del ricorrente ancora più gravosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera e pedissequa reiterazione degli argomenti già dedotti in appello e puntualmente respinti dalla corte di merito. Mancavano di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, risultando quindi generici.
Per quale motivo non è stata concessa la derubricazione del reato da ricettazione ad acquisto di cose di sospetta provenienza?
La derubricazione non è stata concessa perché, secondo la corte di merito, le concrete modalità della cessione dei telefoni davano la pratica certezza della loro provenienza illecita, integrando pienamente l’elemento soggettivo del reato di ricettazione e non di quello meno grave.
Su quali basi è stata negata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale della pena è stata negata a causa della sussistenza di precedenti penali a carico dell’imputato. Questa circostanza ha portato i giudici a esprimere un giudizio di prognosi sfavorevole sulla sua capacità di astenersi dal commettere futuri reati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8191 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8191 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CRECCHIO il 11/09/1976
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che la difesa del ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione:
a) in relazione alla mancata derubricazione del contestato reato di cui all’art. 648 cod. pen. in quello di cui all’art. 712 cod. pen. dato che non vi sarebbe prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione dei telefoni di cui all’imputazione;
b) in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen. stante il fatto che si trattava di beni di modesto valore;
c) in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 cod. pen.
che i primi due motivi di ricorso sono indeducibili perché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (v. pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che la corte di merito con motivazione congrua e logica ha evidenziato che: a) non può riconoscersi l’ipotesi meno grave di cui all’art. 712 cod. pen. atteso che le concrete modalità della cessione davano la pratica certezza della provenienza illecita dei telefoni che si ricevevano; b) non sussiste l’ipotesi di cui all’art.648 c cod. pen. posto che il valore dei telefoni andava a coprire un debito di circa 700 euro;
che anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale debitamente spiegato (v. pag. 4 della sentenza) le ragioni per le quali ha ritenuto di non dover concedere all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena rappresentate dalla sussistenza di precedenti penali a carico dell’imputato, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capaci a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 febbraio 2025.