Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non entra nel merito
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle barriere procedurali più significative nel sistema giudiziario italiano. Significa che l’impugnazione non viene nemmeno esaminata nel suo contenuto, ma viene respinta per motivi di forma o di sostanza. L’ordinanza in commento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, in un caso relativo al reato di ricettazione, mettendo in luce l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi.
Il Contesto del Caso: Ricettazione e Dolo
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di ricettazione, emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver ricevuto un ciclomotore di provenienza illecita. Il fulcro del ricorso per Cassazione, presentato dalla difesa, verteva proprio sull’elemento psicologico del reato: il dolo. La difesa contestava l’inosservanza della legge penale, in particolare dell’articolo 533 del codice di procedura penale, sostenendo che non fosse stata raggiunta la piena prova della consapevolezza, da parte dell’imputato, che il veicolo fosse rubato.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta di tale pronuncia è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua scelta in modo netto e conciso. Il motivo di ricorso è stato qualificato come “generico e reiterativo”.
* Genericità: Il ricorso non individuava specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata, ma si limitava a contestare in modo astratto la valutazione sul dolo.
* Reiteratività: Le argomentazioni presentate erano, in sostanza, le stesse già esposte e debitamente esaminate (e respinte) dalla Corte d’Appello. Il ricorso non introduceva nuovi profili di critica giuridica, ma tentava di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, cosa che esula dai suoi poteri.
La Suprema Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse fornito una “congrua e non illogica motivazione” e avesse condotto un “adeguato esame delle deduzioni difensive”. In altre parole, il giudice di secondo grado aveva già risposto in modo esauriente alle obiezioni della difesa, rendendo la loro riproposizione in Cassazione un atto processualmente inutile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti come se fosse un terzo grado di giudizio, ma di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente. Un ricorso che si limiti a lamentare un presunto errore di valutazione delle prove, senza dimostrare un vizio logico-giuridico palese nella motivazione, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Per gli operatori del diritto, questo serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata, non una semplice ripetizione delle difese già svolte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione lo ha ritenuto generico e reiterativo, ovvero si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare valide censure sulla legittimità della sentenza.
Qual era l’oggetto principale del ricorso presentato?
L’oggetto principale del ricorso era la contestazione del dolo nel reato di ricettazione di un ciclomotore, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel ritenere provata la consapevolezza della provenienza illecita del bene.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22076 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22076 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza della legge penale in relazione all’art. 533 cod. proc. pen., è generico e reiterativo sul dolo di ricettazione del ciclomotore, seppur a fronte di congrua e non illogica motivazione e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024
Il Consiglier Estensore