Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Entra nel Merito
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga gestito dalla giustizia penale. Quando un appello non presenta i requisiti richiesti dalla legge, i giudici di legittimità lo respingono senza neppure analizzare il fondo della questione. Questo caso, riguardante una condanna per ricettazione e truffa, illustra perfettamente due delle più comuni cause di inammissibilità: la ripetizione dei motivi d’appello e la manifesta infondatezza delle censure.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la responsabilità penale di un imputato per i reati di ricettazione e truffa. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ribaltare la condanna. I suoi motivi di ricorso si concentravano su due punti principali: un’errata valutazione della sua responsabilità per il reato di ricettazione e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Analisi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati dall’imputato, concludendo rapidamente per la loro inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il primo motivo di ricorso, con cui si contestava la colpevolezza per il reato di ricettazione, è stato giudicato inammissibile perché non faceva altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano già fornito una motivazione logica e coerente per smontare la tesi difensiva, secondo cui un assegno ricevuto proveniva da un indennizzo assicurativo. Il ricorrente, nel suo atto, non ha criticato in modo specifico e puntuale la logica della sentenza d’appello, limitandosi a ripetere la sua versione dei fatti. Questo comportamento processuale è vietato, poiché il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma una sede dove si controlla la corretta applicazione della legge.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva negato questo beneficio basandosi su elementi concreti e legalmente validi: i precedenti penali dell’imputato, anche specifici per reati simili, e la particolare intensità del dolo, ovvero la piena consapevolezza e volontà criminale dimostrata. La Cassazione ha confermato che questa valutazione è corretta e in linea con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che riconoscono al giudice di merito un’ampia discrezionalità nel valutare tali circostanze.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione su principi procedurali solidi. Ha ribadito che un ricorso è inammissibile quando è formulato in termini non consentiti dalla legge, come nel caso di una mera riproduzione di rilievi già congruamente scrutinati e disattesi nel grado precedente. Il ricorrente ha l’onere di confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o giuridici, cosa che in questo caso non è avvenuta. Per quanto riguarda le attenuanti, la Corte ha sottolineato che la decisione del giudice di merito, se basata su elementi concreti come i precedenti e l’intensità del dolo e sorretta da una motivazione logica, è insindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere tecnico, specifico e critico nei confronti della decisione impugnata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso o ripetere argomenti già sconfitti. La Corte non riesamina i fatti, ma vigila sulla corretta applicazione del diritto. La mancata concessione delle attenuanti generiche, se motivata da elementi come la gravità del fatto e la personalità dell’imputato desunta dai suoi precedenti, rappresenta una decisione legittima del giudice di merito. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, mentre il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi già discussi in appello?
No, non è possibile limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni. Il ricorso per Cassazione deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, evidenziando vizi di legge o di logica, e non può essere una semplice riedizione dei motivi d’appello.
Su quali basi un giudice può negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
Un giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche basando la sua decisione su elementi concreti come i precedenti penali dell’imputato (specialmente se specifici) e la particolare intensità del dolo (l’intento criminale), come confermato dalla giurisprudenza citata nella decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36830 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36830 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità dell’imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per i delitti di ricettazione truffa;
considerato che la prima censura in cui si articola l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato ex art. 648 cod. pen., è formulata in termini non consentiti dalla legge in quanto riproduttiva di rilievi già prospettati in appello, congruamente scrutinati e disattesi sulla scorta di una motivazione priva di aporie e frizioni logiche con la quale il ricorrente non si rapporta in termini puntuali;
che, infatti, i giudici di appello hanno indicato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, deve ritenersi pienamente integrato il reato di ricettazione, anche sotto il profilo soggettivo (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, ove si è persuasivamente confutata la tesi difensiva secondo cui l’assegno sarebbe stato ricevuto in pagamento di un indennizzo assicurativo da parte della compagnia RAGIONE_SOCIALE);
ritenuto che la seconda censura, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, in quanto la Corte di merito, basando il diniego delle suddette attenuanti sulla presenza di precedenti, anche specifici, a carico dell’imputato e sulla particolare intensità del dolo, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità ( tra molte, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente