Ricorso Inammissibile per Ricettazione: Quando i Motivi d’Appello sono Generici
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19810 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Il caso in esame riguardava un individuo condannato per ricettazione, il cui tentativo di contestare la sentenza di secondo grado si è scontrato con una pronuncia di ricorso inammissibile. Questa decisione offre spunti cruciali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e i requisiti necessari per un ricorso efficace.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, ritenuto responsabile di aver ricevuto beni di provenienza illecita, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi di doglianza.
Le Doglianze del Ricorrente
Il ricorso si fondava su tre argomenti principali:
1. Erronea applicazione della legge penale: L’imputato contestava la valutazione della sua responsabilità penale per il reato di ricettazione.
2. Vizio motivazionale: Si lamentava un difetto nella motivazione della sentenza d’appello, in relazione ai criteri di valutazione della prova (artt. 192 e 546 c.p.p.).
3. Mancata applicazione di attenuanti: Il ricorrente riteneva che la Corte d’Appello avesse ingiustamente omesso di concedergli delle circostanze attenuanti.
La Valutazione della Corte sul Ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha analizzato i motivi presentati e li ha ritenuti nel loro complesso “indeducibili”, ovvero non idonei a superare il vaglio di ammissibilità. La ragione di tale valutazione non risiede in un’analisi del merito delle questioni, bensì in un difetto strutturale del ricorso stesso. Secondo i giudici, i motivi proposti non erano altro che una riproduzione di profili di censura già adeguatamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorso mancava di una critica specifica e puntuale delle argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che un ricorso per Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse difese già presentate nei gradi di merito. È necessario, invece, che l’appellante individui e contesti specifici errori di diritto o vizi logici presenti nel ragionamento del giudice d’appello. Nel caso di specie, la difesa si era limitata a una contestazione generica, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza di condanna, le quali si basavano su prove concrete come le denunce di furto e la successiva restituzione dei beni alle vittime.
Questa mancanza di specificità ha reso “sterile” il motivo di ricorso, portando la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile. La decisione sottolinea che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Le Conclusioni
Le implicazioni di questa ordinanza sono chiare: per accedere al giudizio della Corte di Cassazione, è indispensabile formulare motivi di ricorso che non siano una semplice riedizione delle argomentazioni precedenti. È obbligatorio sviluppare una critica mirata, che evidenzi le specifiche lacune, contraddizioni o errori di diritto della decisione che si intende impugnare. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con un importo di tremila euro.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono considerati generici o riproduttivi di censure già adeguatamente valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘riproduttivi’ di censure già vagliate?
Significa che l’appellante si limita a ripetere le stesse argomentazioni e critiche già discusse e rigettate dalla corte d’appello, senza contestare in modo specifico gli errori logici o giuridici commessi dal giudice nella sua motivazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19810 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19810 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME FARUM nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l’erronea applicazione della legge penale in ordine al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reat di cui all’art. 648 cod. pen., nonché il vizio motivazionale in relazione agli artt. e 546 cod. proc. pen. e la mancata applicazione di attenuanti, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi co corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi d specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4-7 della sentenza impugnata, anche in relazione all’insieme delle prove rivenienti dalle denunce di furto e dall restituzione dei beni alle vittime, che rendono sterile il motivo processuale ex art. 195 cod. proc. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore