Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19074 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell’interesse di Gueye Mamadou e Fall Sokhna;
ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si eccepisce la nullità del capo di imputazione per genericità dello stesso, è manifestamente infondato e la Corte di merito ha confermato l’ordinanza di rigetto del giudice di primo grado con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 7);
considerato che il secondo e il terzo motivo dei ricorsi, con cui si contesta il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità degli imputati per il reato di ricettazione loro ascritto e violazione degli artt. 195 e 197 cod. proc. pen., sono privi di specificità perché fondati su generici argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 sulla responsabilità derivante non solo dalle dichiarazioni del teste ma anche dalla mancata allegazione della titolarità di una licenza all’uso dei marchi o della legittima provenienza della merce e sulla tipologia della merce recante una variegata gamma di marchi notori);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
osservato che il quarto motivo dei ricorsi, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è altresì manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha escluso i presupposti con motivazione esente da vizi logici e giuridici, con la quale peraltro il ricorrente omette del tutto di confrontarsi (si veda, in proposito, pag. ove si sottolinea la sistematicità delle condotte);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Co sigrere estensore Così deciso, in data 19 marzo 2024 NOME DEPOSITATA