Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32912 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2   Num. 32912  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte di appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 23 aprile 2021 dal Tribunale di Vibo Valentia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’odierno ricorrente in ordine al delitto di cui all’art. 337 cod. pen. contestato al capo B), estinto per intervenuta prescrizione, confermando la condanna per la ricettazione di cui al capo A) e rideterminando conseguentemente la pena.
Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.
2.1. Nullità delle sentenze di merito per erronea applicazione della fattispecie criminosa di  cui  all’art.  648  cod.  pen.,  in  difetto  di  prova  della  ricezione,  del  possesso  o dell’occultamento della vettura indicata nella rubrica imputativa (condotte, secondo la difesa, ritenute in via meramente presuntiva dai giudici di merito, in contrasto con i dati oggettivi emersi dall’istruttoria, che escludono un collegamento dell’imputato con il veicolo).
2.2. Violazione degli artt. 648 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e connessi vizi di motivazione, poichØ, in assenza degli elementi oggettivi e soggettivi previsti dalla norma incriminatrice, l’affermazione di responsabilità sarebbe derivata da un travisamento del compendio probatorio.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla mancata sospensione condizionale della pena, eccependo altresì il difetto di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. Il primo e il secondo motivo, aspecifici (in quanto privi di effettivo confronto con il concreto apparato argomentativo) e meramente fattuali e rivalutativi, possono essere
esaminati congiuntamente.
La Corte territoriale ha chiarito congruamente come la relazione tra l’imputato e la res si fondi, in primo luogo, sul diretto riconoscimento da parte degli operanti dell’imputato (da loro ben conosciuto, siccome di «interesse operativo») alla guida del mezzo rubato, con successivo abbandono del veicolo e fuga (da cui Ł stata ragionevolmente desunta anche la piena consapevolezza della provenienza delittuosa).
Tale discorso giustificativo, privo di vizi logico-giuridici, Ł impermeabile allo scrutinio di legittimità. D’altronde, nel caso di cosiddetta ‘doppia conforme’, un simile vizio, derivante dall’utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o dall’omessa valutazione di una prova decisiva, possa essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato Ł stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiamando dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, S., Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01).
3.2. Del pari, risultano adeguatamente illustrati anche il diniego di concessione delle circostanze ex art. 62bis cod. pen. (ostandovi, a fronte della carenza di elementi a favore da parte della difesa, la pericolosità della guida ad alta velocità per le vie del paese, la deduzione di testi falsi e i precedenti penali) e il computo del trattamento sanzionatorio (derivante dalla piena conferma delle statuizioni di primo grado, salvo l’espunzione del segmento relativo all’aumento per continuazione per la resistenza a pubblico ufficiale).
In difetto di espressa richiesta nel giudizio di appello in tal senso, l’imputato non può dolersi in questa sede della mancata concessione della sospensione condizionale (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376-01).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente (cfr. Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME