Ricorso Inammissibile per Ricettazione: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Un ricorso inammissibile in Cassazione rappresenta uno degli esiti più netti e definitivi nel processo penale. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile accedere al terzo grado di giudizio semplicemente riproponendo le stesse argomentazioni già vagliate e respinte in appello. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i limiti del ricorso per cassazione e le conseguenze di una sua errata impostazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità da parte della Corte d’Appello di Torino, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso: una Triplice Contestazione
L’imputato contestava la sentenza d’appello su tre fronti principali:
1. Vizio di motivazione sull’elemento soggettivo: Si lamentava una carenza argomentativa riguardo alla consapevolezza della provenienza illecita del bene (il dolo specifico della ricettazione).
2. Mancata derubricazione: Si chiedeva di riqualificare il reato nella fattispecie meno grave dell’incauto acquisto, disciplinata dall’art. 712 c.p.
3. Diniego delle attenuanti generiche: Si contestava la decisione dei giudici di merito di non concedere le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero comportato una riduzione della pena.
Tutti e tre i motivi, tuttavia, si scontrano con la natura stessa del giudizio di legittimità.
La Decisione della Cassazione su un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione tanto sintetica quanto perentoria, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale, rilevando un vizio originario nell’impostazione stessa dell’impugnazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato chiaramente perché ciascun motivo fosse da considerarsi manifestamente infondato, e quindi causa di inammissibilità.
I primi due motivi, relativi all’elemento soggettivo e alla derubricazione, sono stati liquidati come una semplice reiterazione di argomentazioni già presentate nel giudizio d’appello. La Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata aveva già risposto in modo puntuale, con argomenti logici e giuridicamente corretti, a tali doglianze. In sostanza, il ricorso non introduceva nuove critiche sulla violazione della legge, ma si limitava a riproporre un dissenso sulla valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità.
Il terzo motivo, sul diniego delle attenuanti generiche, è stato anch’esso giudicato infondato. La Corte ha ricordato che la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto, riservato alla discrezionalità del giudice di merito. Il ruolo della Cassazione è solo quello di verificare che la decisione sia supportata da una motivazione adeguata e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione sufficiente per la sua scelta, rendendo la questione non sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione cruciale per chiunque intenda affrontare un ricorso per cassazione. Non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti o le valutazioni dei giudici precedenti. Il ricorso deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o vizi logici macroscopici nella motivazione, non sulla semplice riproposizione di tesi difensive già respinte. Presentare un ricorso che si limita a ripetere i motivi d’appello non solo è inutile, ma espone al rischio concreto di una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i primi due motivi erano una mera reiterazione di argomenti già respinti in appello con motivazione corretta, mentre il terzo motivo riguardava una valutazione di fatto (il diniego delle attenuanti generiche) che, se adeguatamente motivata, non è sindacabile dalla Corte di Cassazione.
È possibile presentare ricorso in Cassazione riproponendo le stesse argomentazioni dell’appello?
No. Questa ordinanza conferma che la semplice reiterazione di motivi già esaminati e disattesi nel precedente grado di giudizio rende il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 131 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 131 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato ad Asti il 20/06/1987
avverso la sentenza del 06/03/2023 della Corte d’appello di Torino
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato cli cui all’art. 64 secondo (ora quarto) comma, cod. pen., con particolare riguardo all’elemento soggettivo (primo motivo), alla mancata derubricazione del fatto nella più lieve fattispecie di cui all’art. 712 cod. pen. (secondo motivo) e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo), sono: i primi due, manifestamente infondati, poiché sono basati su argomentazioni che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e che sono state puntualmente disattese dalla corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); il terzo, manifestamente infondato, in quanto la Corte d’appello ha motivato in modo adeguato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, esprimendo un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.