Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9310 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9310 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TLILI NOUREDDINE COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME! NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di rice dei due telefoni cellulari ascritto all’odierno ricorrente, si risolve nella r di quanto già dedotto in appello, senza confronto con l’apparato argomenta con cui le doglianze sono state puntualmente disattese dalla Corte territoria p. 2 ove si evidenzia correttamente la mancanza di plausibili giustificazi possesso e la mancanza di elementi istruttori positivamente spendibili pro reo si veda, sul punto, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713-01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio motivazione in relazione all’omessa applicazione delle circostanze attenuant ex art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte della congru motivazione fornita sul punto dai giudici di appello (si veda pag. 2 della imp sentenza in tema di rilevanza dei precedenti penali, con piena ottemperanza Corte di appello al proprio onere motivazionale – cfr. Sez. 3, n. 349 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, R 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.