Ricorso inammissibile per ricettazione: la Cassazione conferma la condanna
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti non siano una semplice fotocopia di quanto già discusso e rigettato nei gradi di giudizio precedenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e confermando la condanna per il reato di ricettazione. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze del non rispettarli.
I fatti del caso e il percorso giudiziario
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un uomo per il reato di ricettazione, a causa del possesso di due telefoni cellulari risultati rubati. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, evidenziando la mancanza di giustificazioni plausibili riguardo al possesso dei dispositivi e l’assenza di elementi a suo favore. Non convinto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando due questioni principali: un vizio di motivazione sulla sua colpevolezza e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Le motivazioni che portano a un ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha analizzato entrambi i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le ragioni giuridiche che hanno supportato tale decisione.
La reiterazione dei motivi d’appello
Il primo motivo di ricorso, relativo alla presunta responsabilità per ricettazione, è stato giudicato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di Cassazione hanno sottolineato che il ricorrente non si è confrontato in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato perché le difese dell’imputato non fossero credibili, ma il ricorso non ha offerto nuovi spunti o contestazioni specifiche a quella argomentazione. Questo comportamento processuale, che consiste nel riproporre le medesime doglianze senza attaccare il ragionamento del giudice precedente, porta inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Il diniego delle attenuanti generiche
Anche il secondo motivo, con cui si lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente la sua decisione, facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato. La Cassazione ha confermato che tale valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che, nel caso specifico, la motivazione era congrua e rispettosa dell’onere motivazionale imposto dalla legge. La presenza di precedenti penali è un elemento legittimamente considerato per negare la concessione di un beneficio che presuppone una valutazione positiva della personalità del reo.
Le conclusioni: la condanna definitiva e le spese
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. Questa decisione non solo rende definitiva la condanna per ricettazione, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza rappresenta un chiaro monito sull’importanza di strutturare un ricorso in Cassazione con argomenti specifici, pertinenti e critici verso la sentenza impugnata, evitando sterili ripetizioni che non hanno alcuna possibilità di successo.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità dei motivi?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a reiterare le stesse doglianze già dedotte e respinte in appello, senza un confronto critico e specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche all’imputato?
La concessione delle attenuanti generiche è stata negata a causa dei precedenti penali dell’imputato. La Corte d’Appello ha fornito una motivazione congrua su questo punto, e la Cassazione ha ritenuto tale decisione legittima e ben motivata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta due conseguenze principali per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9310 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9310 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 27/01/1966
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di rice dei due telefoni cellulari ascritto all’odierno ricorrente, si risolve nella r di quanto già dedotto in appello, senza confronto con l’apparato argomenta con cui le doglianze sono state puntualmente disattese dalla Corte territoria p. 2 ove si evidenzia correttamente la mancanza di plausibili giustificazi possesso e la mancanza di elementi istruttori positivamente spendibili pro reo si veda, sul punto, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270120-01; Sez. n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713-01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio motivazione in relazione all’omessa applicazione delle circostanze attenuant ex art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte della congru motivazione fornita sul punto dai giudici di appello (si veda pag. 2 della imp sentenza in tema di rilevanza dei precedenti penali, con piena ottemperanza Corte di appello al proprio onere motivazionale – cfr. Sez. 3, n. 349 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, R 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.