Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Entra nel Merito
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre spunti cruciali sul concetto di ricorso inammissibile e sui criteri di valutazione della prova, della recidiva e delle attenuanti generiche. La vicenda riguarda una condanna per ricettazione, ma i principi espressi dalla Suprema Corte hanno una portata ben più ampia, definendo i confini entro cui un’impugnazione può essere considerata valida.
I Fatti del Caso: La Moto sul Balcone
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione a carico di un individuo. La prova principale a suo carico era il ritrovamento di una motocicletta di provenienza illecita, non in un garage o in un luogo pubblico, bensì sul balcone dell’abitazione dove l’imputato stava scontando gli arresti domiciliari per un altro procedimento. L’accesso a tale balcone era peraltro precluso a terzi tramite un cancelletto, rendendo la sua posizione ancora più compromettente. Nonostante la condanna in Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione.
I Motivi del Ricorso dell’Imputato
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali:
1. Vizio di motivazione: Contestava la valutazione della prova che aveva portato alla sua condanna per ricettazione, ritenendola insufficiente.
2. Violazione di legge e difetto di motivazione: Lamentava la mancata esclusione della recidiva, un’aggravante legata ai suoi precedenti penali.
3. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Sosteneva di aver diritto a una riduzione di pena grazie alla concessione delle attenuanti, che la Corte di merito gli aveva negato.
La Decisione della Cassazione: Analisi del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto tutte le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, poiché il ricorso stesso era viziato alla radice. Vediamo perché.
La Genericità del Primo Motivo di Ricorso
Il primo motivo, relativo alla prova della ricettazione, è stato ritenuto privo di specificità. La Cassazione ha osservato che l’imputato si era limitato a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente evidenziato come la collocazione della moto in un luogo privato e protetto, come il balcone dell’abitazione dell’imputato, costituisse un solido argomento a sostegno della sua responsabilità.
La Manifesta Infondatezza su Recidiva e Attenuanti
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati manifestamente infondati. La Corte d’Appello aveva motivato in modo logico e giuridicamente corretto la sussistenza della recidiva, sottolineando la relazione tra i precedenti dell’imputato e il nuovo reato, indicativa di una sua “accresciuta pericolosità sociale e propensione al crimine”.
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: nel negarle, il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi, come in questo caso la gravità della condotta e l’assenza di segni di pentimento (resipiscenza).
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su principi procedurali e sostanziali chiari. Dal punto di vista procedurale, un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già discusse nei gradi di merito. Deve, invece, evidenziare specifici vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione) nella sentenza impugnata. In questo caso, il ricorso era meramente riproduttivo e, pertanto, inammissibile. Dal punto di vista sostanziale, la Corte ha confermato la correttezza del ragionamento dei giudici di merito. La logica seguita per affermare la colpevolezza (la moto in un luogo privato), per confermare la recidiva (la storia criminale dell’imputato) e per negare le attenuanti (l’assenza di elementi positivi) è stata ritenuta immune da vizi logici o giuridici.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici e non meramente ripetitivi. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente. Questa decisione ribadisce che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si rivalutano i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Inoltre, conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare elementi come la recidiva e le attenuanti, purché la sua decisione sia supportata da una motivazione congrua e logicamente coerente.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è privo di specificità e si limita a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla corte di merito, senza individuare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché il giudice di merito, nel suo potere discrezionale, ha ritenuto prevalenti gli elementi negativi, come la gravità della condotta e l’assenza di segni di pentimento, e non ha riscontrato elementi positivi meritevoli di apprezzamento. La Corte di Cassazione ha confermato che non è necessario analizzare ogni singolo elemento dedotto dalle parti.
Come è stata giustificata la conferma della recidiva?
La recidiva è stata confermata sulla base della relazione qualificata tra i precedenti penali dell’imputato e i reati per cui si procedeva. Questa connessione è stata considerata sintomatica di una sua accresciuta pericolosità sociale e di una chiara propensione a delinquere, giustificando così l’applicazione dell’aggravante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46047 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il 26/08/1992
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Raffaele;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 8 ove la Corte ha evidenziato che la moto era collocata all’interno del balcone dell’abitazione designata dall’imputato per l’esecuzione della misura degli arresti donniciliari relativa ad un altro procedimento, in un posto riservato e precluso all’accesso di terzi da un cancelletto);
considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all’omessa esclusione della recidiva contestata e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio,sono manifestamente infondati dal momento che il giudice di appello ha confermato la sussistenza della recidiva con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata sulla relazione qualificata esistente tra i precedenti dell’imputato e i reati per cui si procede, sintomatica di una sua accresciuta pericolosità sociale e propensione al crimine);
che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 9 sull’assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, sulla gravità delle condotte contestate e sull’assenza di segni di resipiscenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente