Ricorso Inammissibile per Ricettazione: Quando i Motivi d’Appello sono solo Apparenti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: per accedere al giudizio di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici e critici, non una mera riproposizione di argomentazioni già esaminate. La pronuncia in esame ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per ricettazione, offrendo spunti cruciali sulla differenza tra un’impugnazione fondata e una destinata al fallimento.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale, per essere stato trovato in possesso di una targa risultata rubata. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi. Con il primo, lamentava una violazione di legge e un difetto di motivazione, sostenendo che non vi fosse prova certa del reato presupposto, ossia il furto della targa. Con il secondo motivo, eccepiva l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, calcolata a suo dire in modo errato dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile nella sua interezza. Tale decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e del pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, evidenziando le ragioni della loro palese infondatezza e genericità.
Primo Motivo: La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Sul punto relativo alla prova del reato presupposto, i giudici di legittimità hanno osservato come il ricorrente si fosse limitato a riproporre, in modo ‘pedissequo’, le stesse identiche argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio rende il motivo di ricorso non specifico, ma soltanto ‘apparente’. La funzione del ricorso per Cassazione non è quella di ottenere un terzo giudizio sui fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Ripetere le stesse tesi senza articolare una critica argomentata contro la decisione di secondo grado svuota l’impugnazione della sua tipica funzione, conducendo inevitabilmente all’inammissibilità.
Secondo Motivo: La Prescrizione del Reato e il Ricorso Inammissibile
Anche il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha confermato la correttezza del calcolo effettuato dal giudice d’appello. Tenendo conto della data del furto e della relativa denuncia (novembre 2014), il termine di prescrizione non era ancora maturato al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado (ottobre 2023). L’eccezione, quindi, era priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante sull’onere di specificità che grava su chi intende adire la Corte di Cassazione. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione mancata, ma comporta conseguenze economiche dirette per l’imputato. La decisione sottolinea che l’impugnazione di legittimità deve basarsi su vizi concreti e dimostrabili della sentenza precedente, non sulla speranza di un riesame del merito. Per gli operatori del diritto, ciò significa elaborare strategie difensive che identifichino precise violazioni di legge o vizi logici macroscopici nella motivazione, evitando la sterile riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nei gradi di merito.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, risultando così generico e non specifico, mentre il secondo motivo, relativo alla prescrizione del reato, è stato ritenuto manifestamente infondato.
È sufficiente riproporre gli stessi motivi dell’appello nel ricorso per Cassazione?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già dedotti in appello rende il ricorso ‘apparente’ e non specifico, poiché omette di formulare una critica argomentata contro la sentenza impugnata, portando all’inammissibilità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la condanna diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44138 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44138 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOTO il 12/11/1996
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Stefano;
considerato che il primo motivo di ricorso che deduce il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen., in particolare lamentando l’insussistenza del reato presupposto, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 531, 157, 158 cod. pen. è manifestamente infondato poiché il giudice di appello ha correttamente ritenuto non prescritto il reato di ricettazione relativo alla targa con serie alfanumerica A398191 in quanto, tenendo conto della data del furto e della relativa denuncia (24/11/2014), la prescrizione non risulta essere maturata anteriormente alla sentenza di secondo grado;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.