Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello sono Generici
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 46045/2024, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la necessità di specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione che si limita a riproporre le stesse questioni già decise, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, è destinata a essere dichiarata ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto di riflessione cruciale sul reato di ricettazione e sul calcolo della prescrizione in presenza di recidiva.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da un’imputazione per riciclaggio, successivamente riqualificata in ricettazione dalla Corte d’Appello. L’imputato, condannato per aver ricevuto un’autovettura di provenienza illecita, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomenti principali:
1. Vizio di motivazione: Si contestava la fondatezza dell’affermazione di responsabilità penale, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente la sua decisione. Secondo la difesa, le argomentazioni erano le stesse già presentate e non tenevano conto della presunta impossibilità di attribuire con certezza lo smontaggio del veicolo all’imputato.
2. Estinzione del reato per prescrizione: Si sosteneva che fosse decorso il tempo massimo previsto dalla legge per poter perseguire il reato contestato.
Entrambi i motivi sono stati rigettati dalla Suprema Corte, portando a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Motivazioni
La Corte ha analizzato puntualmente le censure mosse dall’imputato, giungendo a conclusioni nette e didattiche.
Sulla Specificità del Ricorso Inammissibile
Il primo motivo è stato giudicato privo di specificità. La Cassazione ha chiarito che non è sufficiente riproporre le medesime questioni già dedotte in appello. Un ricorso, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziando specifici vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice precedente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da vizi, spiegando perché la giustificazione dell’imputato sulla provenienza del bene fosse inverosimile e perché sussistessero gli elementi del reato di ricettazione. La mancanza di una correlazione tra le argomentazioni della sentenza e quelle del ricorso ha reso quest’ultimo, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., inammissibile.
Sul Calcolo della Prescrizione
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che il calcolo del tempo necessario a prescrivere un reato deve tenere conto di tutte le circostanze, inclusa la recidiva. Nel caso in esame, la ritenuta recidiva specifica a carico dell’imputato aveva comportato un aumento del termine di prescrizione. Di conseguenza, alla data della sentenza d’appello, il reato non si era ancora estinto.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, conferma che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi tecnica e puntuale della sentenza che si intende impugnare; la mera riproposizione di argomenti generici è una strategia destinata al fallimento. In secondo luogo, ricorda come istituti quali la recidiva possano avere un impatto determinante sull’esito del processo, ad esempio impedendo l’estinzione del reato per prescrizione. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non specifici. Si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Per quale motivo il reato non è stato considerato prescritto?
Il reato non è stato considerato prescritto perché nel calcolo del tempo necessario all’estinzione si è tenuto conto della recidiva specifica dell’imputato. Questa circostanza ha aumentato il termine di prescrizione, che non era ancora maturato alla data della sentenza di secondo grado.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nella sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46045 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46045 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a VIBO VALENTIA il 07/03/1971
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione così riqualificata l’originaria imputazione di riciclaggio, è priv di specificità poiché ripropone le stesse questioni già dedotte con l’atto di appello e adeguatamente esaminate dal giudice del gravame che, riformando la sentenza impugnata, ha riqualificato la condotta contestata nel delitto di ricettazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sull’impossibilità di attribuire con certezza al ricorrente lo smontaggio dell’autovettura e sulla sussistenza degli elementi costitutivi della ricettazione a fronte dell’inverosimile giustificazione fornita dall’imputato sulla provenienza del bene);
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché, tenuto conto della ritenuta recidiva specifica e dei conseguenti aumenti del tempo necessario a prescrivere, il reato non risulta essersi prescritto alla data della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
Il Consigliere estensore- –
Il Presidente