Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31870 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31870 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione contestato e alla mancata derubricazione nella fattispecie di incauto acquisto, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di generici profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudi del gravame con corretti argomenti logici e giuridici, al fine di introdurre una non consentita in questa sede lettura alternativa del mrito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sul comportamento tenuto dall’imputato che, dopo aver tentato la fuga, non forniva alcuna spiegazione sulla provenienza del motociclo) (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi di ricorso, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre ente