Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello Non Bastano
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Il caso in esame ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile poiché le argomentazioni della difesa erano generiche e miravano a una rivalutazione dei fatti, compito che non spetta al giudice di legittimità. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti del ricorso in Cassazione e le conseguenze di una sua errata impostazione.
I Fatti del Caso
Un cittadino veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del Codice Penale. La difesa, non accettando la sentenza della Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza si basava sul presunto errore della corte territoriale nel non aver riconosciuto la scriminante dello “stato di necessità”. Secondo il ricorrente, la sua condotta era stata dettata dalla necessità di evitare un pericolo imminente, una tesi che però non aveva convinto i giudici di merito.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha liquidati rapidamente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi strettamente connessi: la mancanza di specificità e il tentativo di ottenere una rilettura del quadro probatorio. I giudici hanno sottolineato come le lamentele dell’imputato fossero formulate in modo generico, senza confrontarsi in maniera puntuale con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata. In sostanza, il ricorso si limitava a proporre una visione alternativa dei fatti, senza però individuare vizi di legge o di motivazione nella decisione della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che:
1. Mancanza di Specificità: Il ricorso non spiegava perché la motivazione della Corte d’Appello fosse illogica o contraddittoria nel negare lo stato di necessità. Si limitava a riproporre una tesi difensiva già respinta, senza attaccare specificamente il ragionamento dei giudici di merito.
2. Divieto di Rivalutazione dei Fatti: Chiedere alla Cassazione di riconsiderare se esistesse o meno un pericolo imminente equivale a chiederle di compiere una “rilettura degli elementi probatori”. Questa attività è di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado. Il ricorrente, di fatto, chiedeva ai giudici di legittimità di sostituire la propria valutazione a quella, ben motivata, della Corte d’Appello.
La Corte ha quindi concluso che le doglianze erano “sprovviste del requisito di specificità” e dirette a una “non consentita rilettura degli elementi probatori”, rendendo così il ricorso inammissibile.
Conclusioni
La decisione in commento è un monito importante sull’onere di redigere un ricorso per Cassazione in modo tecnicamente ineccepibile. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di merito; è necessario individuare vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione. Un ricorso generico o fattuale è destinato all’inammissibilità, con la conseguenza che la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene onerato del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché mancava di specificità, ovvero non criticava in modo puntuale e argomentato la sentenza della Corte d’Appello, e perché tentava di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un ricorso non può mirare a una ‘rilettura degli elementi probatori’?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o rivalutare le prove come testimonianze o documenti. Il suo ruolo è controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica, non decidere nuovamente sulla colpevolezza basandosi sulle prove.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la condanna emessa dalla Corte d’Appello. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una multa di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31175 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31175 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 06/06/1985
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 13118/25 Marzetti
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 c
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze dedotte nell’unico motivo di ricorso (relative al riconoscimento dello stato di necessità) oltre che sprovviste del requisito di risultano dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a pr diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realme elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d’a puntuale e logico apparato argomentativo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la c del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2025