Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna per Resistenza
Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri di ammissibilità dei ricorsi, specialmente in casi di resistenza a pubblico ufficiale. L’analisi del provvedimento evidenzia come un ricorso inammissibile sia spesso il risultato di motivi generici o già adeguatamente valutati nei gradi di giudizio precedenti. Questo caso offre spunti importanti sulla legittimità dell’azione delle forze dell’ordine e sulla discrezionalità del giudice nel determinare la pena.
I Fatti del Caso: Dal Controllo Stradale alla Cassazione
La vicenda giudiziaria trae origine da un controllo su strada. Un cittadino viene fermato e, nel corso dell’interazione con le forze dell’ordine, tiene una condotta che porta a una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In un procedimento parallelo, l’imputato viene assolto dall’accusa di guida in stato di ebbrezza, ma per un vizio puramente procedurale: non era stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Convinto che l’assoluzione per la guida in stato di ebbrezza dovesse invalidare anche la condanna per resistenza, l’imputato presenta ricorso in Cassazione. I motivi si concentrano su tre punti: l’illegittimità dell’azione degli agenti, la presunta eccessività della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte: I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandolo infine inammissibile. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Suprema Corte.
La Legittimità dell’Azione dei Pubblici Ufficiali
Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato. La Corte ha sottolineato che l’attività di identificazione e controllo svolta dagli agenti era pienamente legittima. L’assoluzione per la guida in stato di ebbrezza, dovuta a un vizio di forma, non intaccava la legittimità dell’intervento iniziale. Inoltre, la condotta di resistenza si era verificata in una seconda fase, a seguito dell’intervento di un Carabiniere che, sebbene libero dal servizio, si era qualificato, rendendo il suo operato legittimo.
La Genericità del Motivo sulla Pena Eccessiva
Anche il secondo motivo, relativo a un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, è stato respinto. La Cassazione lo ha qualificato come generico, poiché non si confrontava con la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva giustificato la pena, seppur di poco superiore al minimo, in base alla gravità dei fatti, ai precedenti specifici dell’imputato e alla scelta benevola di non applicare l’aggravante della recidiva. Il ricorso, quindi, non offriva argomenti nuovi o specifici per contestare tale valutazione.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Motivazione Implicita
Infine, per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), la Corte ha richiamato un principio consolidato. La motivazione del diniego può essere anche implicita e ricavarsi dalle stesse considerazioni usate per valutare l’adeguatezza della pena. Se il giudice ha già espresso una valutazione negativa sulla gravità del fatto e sulla personalità dell’imputato per giustificare la pena, queste stesse ragioni sono sufficienti a motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti, senza bisogno di un’argomentazione separata.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda sulla constatazione che l’appellante non ha fatto altro che riproporre questioni già esaminate e respinte con motivazioni logiche e coerenti dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare il merito dei fatti come un terzo grado di giudizio. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione adeguata per ogni punto contestato, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce alcuni principi fondamentali del processo penale. Primo, un’assoluzione per motivi procedurali non inficia la legittimità dell’operato delle forze dell’ordine in altre fasi del controllo. Secondo, i motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e criticare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni. Infine, la valutazione sulla pena e sulle attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e la sua decisione è difficilmente censurabile in Cassazione se supportata da una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Un’assoluzione per un vizio procedurale (es. guida in stato di ebbrezza) invalida automaticamente un’accusa correlata come la resistenza a pubblico ufficiale?
No. Secondo la Corte, l’assoluzione per un vizio di procedura (in questo caso, il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore) non rende illegittima l’attività di identificazione e controllo posta in essere dagli agenti, che costituisce il presupposto del reato di resistenza.
Quando un motivo di ricorso sulla pena viene considerato ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un motivo è considerato generico quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Se la Corte d’Appello ha motivato la pena basandosi su elementi come la gravità del fatto e i precedenti dell’imputato, il ricorso deve contestare puntualmente quella motivazione, non limitarsi a definire la pena genericamente ‘eccessiva’.
La Corte può negare le attenuanti generiche senza una motivazione esplicita e separata?
Sì. Secondo un principio consolidato, la motivazione del diniego delle attenuanti generiche può essere implicita e ricavarsi dalle stesse considerazioni usate per giustificare l’adeguatezza della pena. Una valutazione complessivamente negativa degli elementi del reato e della personalità dell’imputato è sufficiente a motivare sia la misura della pena sia il mancato riconoscimento delle attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29864 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FORLIMPOPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura, complessivamente, l’integrazione del delitto di cui all’art. 337 cod. proc. pen. è riproduttivo di questioni adeguatamente conf dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come l’attività posta in essere da parte de verbalizzanti fosse tesa all’identificazione e controllo legittimamente posta in essere e pertanto, a nulla potesse rilevare l’intervenuta assoluzione in ordine alla contravvenzione di al capo 1 per guida in stato di ebrezza (per non essere stato il ricorrente avvisato della fa di farsi assistere da un difensore), tenuto conto che la condotta ha interessato anche una seconda fase rispetto al preliminare intervento del Carabiniere, libero dal servizio e comunq qualificatosi;
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura il trattamento sanzionator ritenuto eccessivo risulta generico in quanto non prende in esame la compiuta motivazione della Corte di appello in punto di pena nella parte in cui ne ha apprezzato la congruità, individu appena al di sopra del minimo edittale in ragione della gravità, dei precedenti anche specific della benevola esclusione della recidiva contestata;
rilevato che quanto alla parte del motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen., secondo il principio di diritto ormai reiteratamente espresso da questa Corte, in caso di loro diniego, la motivazione può implicitamente ricavars anche mediante il raffronto con le considerazioni poste a fondamento del loro avvenuto riconoscimento, riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi oggetto di apprezzamento siano gli stessi la cui mancanza ha assunto efficacia determinante nell’ambito di una valutazione generalmente negativa (Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, COGNOME, Rv. 249731); che, in tal senso milita la parte della decisione in punto di adeguatezza trattamento sanzionatorio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024