Ricorso Inammissibile: Quando la Critica alla Sentenza è Insufficiente
Quando si impugna una sentenza, non basta semplicemente dissentire. È necessario costruire un’argomentazione solida e puntuale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 13241/2024) ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile per mancanza di una critica specifica alla decisione di secondo grado. Questa analisi esplora le ragioni dietro tale pronuncia e le sue implicazioni pratiche per chi affronta un processo penale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila nei confronti di un individuo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione per contestare la sua colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per la non accoglibilità del ricorso. La Corte ha stabilito che l’atto presentato non superava la soglia minima per poter essere esaminato nel merito, dichiarandolo quindi inammissibile. La decisione si fonda su una duplice valutazione: la carenza strutturale del motivo di ricorso e la sua manifesta infondatezza.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici di legittimità hanno innanzitutto evidenziato come il ricorso non fosse “scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata”. In altre parole, l’appellante non aveva adeguatamente smontato il ragionamento giuridico della Corte d’Appello, limitandosi probabilmente a riproporre le proprie tesi difensive. Questo vizio procedurale è di per sé sufficiente a determinare l’inammissibilità.
In secondo luogo, la Corte ha aggiunto che, anche a voler superare questo primo ostacolo, il ricorso era “all’evidenza, infondato”. I giudici hanno infatti ritenuto la motivazione della sentenza d’appello “lineare e logica” nel dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati. La condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate era quindi basata su un percorso argomentativo solido e coerente, che il ricorso non era riuscito a scalfire.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta due conseguenze dirette per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda, più onerosa, è il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per chi impegna la macchina della giustizia con impugnazioni che si rivelano palesemente infondate.
Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Per avere successo, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile, attaccando specificamente i vizi logici e giuridici della sentenza impugnata, e non limitarsi a una generica contestazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una critica specifica e analitica delle motivazioni della sentenza di appello e, in ogni caso, è stato ritenuto manifestamente infondato.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato in appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13241 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13241 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato l’unico motivo del ricorso;
Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria critica analisi del argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
In ogni caso è, all’evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e lo motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi d di resistenza a pubblico ufficiale e del reato di lesioni personali aggravate.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q, NOME.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023