Ricorso Inammissibile per Resistenza: Quando l’Appello è Solo una Ripetizione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile per resistenza a pubblico ufficiale, offrendo spunti importanti sulla corretta formulazione dei motivi di impugnazione e sulla valutazione del reato.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato in appello per il reato di resistenza. La sua condotta, secondo i giudici di merito, si era concretizzata in una serie di atti volti a ostacolare un’operazione di polizia. In particolare, gli venivano contestate minacce esplicite rivolte agli agenti, l’apertura di un garage per far confluire un gruppo di oltre dieci persone con l’intento di intralciare le forze dell’ordine e, infine, un divincolamento fisico nel momento in cui veniva bloccato.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, cercando di rimettere in discussione la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile per resistenza
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sul fatto che i motivi presentati dall’imputato erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo gli Ermellini, aveva fornito argomentazioni giuridicamente corrette e prive di manifeste illogicità, rendendo di fatto il nuovo esame superfluo.
La Cassazione ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità.
Le Motivazioni
L’ordinanza della Corte fornisce una chiara spiegazione delle ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità, analizzando punto per punto le questioni sollevate.
Elementi del Reato di Resistenza
I giudici hanno confermato che la Corte d’Appello aveva correttamente identificato tutti gli elementi del reato di resistenza. Le minacce agli operanti, l’azione di radunare altre persone per creare un ostacolo e la reazione fisica al momento del fermo sono state considerate prove sufficienti a configurare sia l’elemento oggettivo (la condotta violenta o minacciosa) sia quello soggettivo (la volontà di opporsi all’atto d’ufficio).
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Un altro motivo di ricorso riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, poiché, all’epoca in cui il reato era stato commesso, la legge non consentiva l’applicazione di tale istituto per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. La motivazione, quindi, era fondata su un preciso dato normativo.
La Determinazione della Pena e il ricorso inammissibile
Infine, la Corte ha convalidato il trattamento sanzionatorio. La quantificazione della pena era stata giustificata non solo in base alla gravità concreta del fatto e alle modalità della condotta, ma anche tenendo conto dei precedenti penali specifici dell’imputato. Questi elementi hanno legittimato sia la sussistenza della recidiva contestata sia l’entità della pena inflitta.
Conclusioni
Questa pronuncia della Cassazione è un monito importante: il ricorso davanti alla Suprema Corte deve basarsi su vizi di legittimità della sentenza impugnata, come l’errata applicazione della legge o la manifesta illogicità della motivazione, e non può essere un tentativo di ottenere una terza valutazione del merito dei fatti. La decisione conferma che un ricorso inammissibile per resistenza o per qualsiasi altro reato, quando meramente ripetitivo, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte in modo corretto e logico dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi e validi argomenti di legittimità.
Quali azioni hanno configurato il reato di resistenza a pubblico ufficiale in questo caso?
Il reato è stato configurato sulla base di tre condotte: le minacce rivolte agli agenti, l’aver aperto un garage per far entrare oltre dieci persone al fine di ostacolare le operazioni di polizia, e il divincolamento fisico opposto al momento del blocco da parte degli agenti.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La causa di non punibilità non è stata applicata perché la normativa vigente all’epoca della commissione del reato non ne prevedeva l’applicazione per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. La decisione del giudice, quindi, si basava su un preciso impedimento di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35455 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35455 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
67/RG. 14715
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenz in epigrafe indicata per il delitto di resistenza;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di pro di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argoment giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in ordine all’elemento oggettivo e sog del reato, evincibile dalle minacce rivolte agli operanti, dall’apertura del garage per conse l’ingresso di un numero superiore a 10 persone affinché ostacolassero le operazioni di polizia corso; dal divincolamento al momento in cui era stato bloccato (pagg. 5 e 6 della sentenza) risultando compiutamente motivata sia l’esclusione della causa di non punibilità di cui all 131-bis cod. pen., in quanto il delitto contestato all’epoca del fatto non ne conse l’applicazione (pag. 7) sia il trattamento sanzionatorio che ha tenuto puntualmente conto d concreto disvalore del fatto e delle modalità della condotta oltre che dei precedenti pe specifici dell’imputato tali da giustificare la sussistenza della recidiva contesta quantificazione della pena nei termini indicati (pagg. 7 e 8);
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2025