Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina i fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale, chiarendo i limiti entro cui è possibile contestare una sentenza di condanna.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la condotta di resistenza si era manifestata attraverso una fuga, ritenuta oggettivamente offensiva e idonea a ostacolare l’operato delle forze dell’ordine. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due principali argomenti:
1. La contestazione della sua responsabilità penale, sostenendo che la sua condotta di fuga non integrasse gli estremi del reato di resistenza.
2. La critica alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non ammissibili, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo perché le censure mosse dal ricorrente non denunciavano vizi di legge o difetti logici della motivazione, ma si risolvevano in una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove, attività che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha spiegato che il suo ruolo, in sede di legittimità, è quello di verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione giuridicamente corretta, coerente e priva di manifeste incongruenze sia sulla sussistenza del reato di resistenza sia sulla dosimetria della pena. La valutazione della Corte territoriale era basata sulle emergenze processuali e supportata da un’analisi adeguata delle argomentazioni difensive. Di conseguenza, il giudizio di merito non era censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione sottolinea un principio cruciale: chi intende impugnare una sentenza in Cassazione deve concentrarsi su specifici vizi di legittimità (come l’errata interpretazione di una norma o una motivazione palesemente illogica o contraddittoria) e non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già respinte nei gradi di merito. L’esito del ricorso inammissibile comporta, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile in un caso di resistenza a pubblico ufficiale?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni proposte non contestavano vizi di legge, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dell’adeguatezza della pena, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione in sede di legittimità.
La fuga può configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Sì, secondo quanto confermato dalla decisione in esame, che ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’Appello, la fuga può integrare il reato di resistenza ex art. 337 c.p. quando presenta un carattere oggettivamente offensivo tale da ostacolare l’azione del pubblico ufficiale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9654 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9654 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 22/08/1985
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto il primo contesta il giudizio di responsabilità per la di resistenza ex art 337 cp avuto riguardo al portato oggettivamente offensivo della fuga mes in atto dal ricorrente quando di contro la valutazione resa sul punto dalla Corte del merito r resa con argomenti giuridicamente corretti, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite olt che immuni da manifeste incongruenze logiche e che parimenti deve ritenersi manifestamente infondato il motivo diretto a contrastare la determinazione del trattamento punitivo e il ma riconoscimento delle generiche perché anche su/tali punti la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così d rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.