Ricorso inammissibile: quando l’appello è generico e reiterativo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Quando i motivi di appello sono generici e si limitano a ripetere argomentazioni già respinte, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per capire meglio i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Due soggetti venivano condannati dalla Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90). La condotta contestata consisteva in manovre di guida pericolose per sottrarsi a un controllo delle forze dell’ordine, durante le quali i due cercavano di disfarsi della droga detenuta. Avverso tale sentenza, gli imputati proponevano ricorso per cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi proposti da entrambi gli imputati inammissibili. Di conseguenza, ha confermato la condanna e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sull’analisi critica dei motivi di ricorso, ritenuti non idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
Il cuore della pronuncia risiede nelle ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha evidenziato plurimi profili di criticità nei ricorsi.
Genericità e Manifesta Infondatezza
Il primo e più importante motivo di inammissibilità risiede nella natura dei motivi di ricorso. Essi sono stati qualificati come generici, manifestamente infondati e meramente reiterativi di censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. In sostanza, gli appellanti non hanno sollevato nuove questioni di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, ma si sono limitati a riproporre le stesse difese, sperando in un riesame del merito dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
La Prospettazione di una Lettura Alternativa
Per quanto riguarda il reato di resistenza, i ricorrenti hanno tentato di offrire una lettura alternativa della loro condotta, sostenendo che si trattasse solo di una guida pericolosa e non di un’azione finalizzata a opporsi al controllo. La Cassazione ha respinto questa tesi, sottolineando come la sentenza d’appello avesse già descritto puntualmente la condotta (l’inseguimento, le manovre evasive) come inequivocabilmente diretta a sottrarsi all’intervento dei Carabinieri, evidenziando la comune finalità dei due correi di disfarsi dello stupefacente.
La Detenzione di Stupefacenti
Anche il motivo relativo alla detenzione di droga è stato ritenuto generico. La Corte d’Appello aveva fondato la sua decisione su una serie di elementi convergenti che escludevano l’uso personale: la natura eterogenea delle sostanze, il rinvenimento di materiale per il confezionamento, la mancanza di un’attività lavorativa stabile e, soprattutto, la presenza di numerosi messaggi sul cellulare di uno degli imputati con richieste di incontri e denaro, chiaramente riconducibili a un’attività di spaccio.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito sulla corretta redazione di un ricorso per cassazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito o riproporre le medesime argomentazioni difensive. È invece necessario individuare e articolare specifici vizi di legittimità, come errori nell’interpretazione della legge o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. In caso contrario, il ricorso non solo non avrà successo, ma comporterà anche un’ulteriore condanna economica per il ricorrente.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, manifestamente infondati e si limitavano a ripetere censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza individuare vizi di legittimità specifici nella sentenza impugnata.
Quali elementi hanno convinto i giudici che la droga non fosse per uso personale?
I giudici hanno basato la loro convinzione su più elementi: la natura eterogenea delle sostanze, il ritrovamento di materiale per il confezionamento, l’assenza di un’attività lavorativa da parte dei ricorrenti e la presenza di numerosi messaggi sul cellulare di uno di loro con richieste di incontri e denaro, riconducibili allo spaccio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in ambito penale?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44389 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44389 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il 04/05/1983 COGNOME NOME nato a CATANZARO il 17/11/1985
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME con i quali si contesta l’affermazione di responsabilità per i reati di cui agli ar cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 90 sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione;
rilevato che la contestazione della motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità per il reato di resistenza si risolve nella prospettazione di una lettura alter della condotta, invece, puntualmente descritta in sentenza e consistita in condotta di guida e manovre pericolose dirette a sottrarsi al controllo dei CC, costretti all’inseguimento dei correi, la cui comune finalità di disfarsi dello stupefacente detenuto sorregge il concorso reato;
ritenuto che anche il motivo relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti per us personale risulta generico a fronte della motivazione resa, che valorizza la condotta, la natu eterogenea delle sostanze, il rinvenimento di materiale per il confezionamento e di altr sostanza presso le abitazioni dei ricorrenti, la mancanza di attività lavorative e i nume messaggi con richieste di incontri e denaro rinvenuti sul cellulare del COGNOME (v. pag. 3 ritenuto che l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen risulta richiesta in appello;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguent condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/09/2024.