Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello Vengono Respinti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga gestito in sede di legittimità, ribadendo i confini del proprio giudizio. Il caso analizzato riguarda un cittadino condannato per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) che ha tentato di ribaltare la decisione della Corte d’Appello attraverso il ricorso in Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato completamente le sue argomentazioni, confermando la condanna.
I Fatti del Caso e i Motivi del Ricorso
L’imputato era stato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale. Non accettando la sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su una serie di motivi. Tra questi, spiccavano la richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che dovesse essere inquadrato come violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), contestazioni sulla valutazione delle prove, sul trattamento sanzionatorio e sulla qualificazione della recidiva.
Inoltre, è stato presentato un motivo nuovo, basato su una recente sentenza della Corte Costituzionale, che chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), precedentemente esclusa per questo tipo di reati.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi presentati. Secondo i giudici, i motivi erano in parte ripetitivi di censure già valutate nei gradi di giudizio precedenti e, in parte, obiettivamente generici.
Soprattutto, la Corte ha sottolineato che le argomentazioni dell’imputato miravano a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti alternativa a quella stabilita dai giudici di merito. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, che ha il compito di giudicare la legittimità della sentenza (cioè se la legge è stata applicata correttamente) e non di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente.
In primo luogo, ha affermato che i motivi erano generici perché non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Erano, in sostanza, un tentativo di ottenere un ‘terzo parere’ sui fatti, cosa non permessa.
In secondo luogo, riguardo alla richiesta di riqualificare il reato da art. 337 a 336 c.p., la Corte ha evidenziato la mancanza di un concreto interesse. Anche se il reato fosse stato diverso, la recidiva sarebbe rimasta ‘specifica’, poiché si tratta di reati della ‘stessa indole’, senza quindi portare a un beneficio tangibile per l’imputato.
Infine, anche il motivo sulla particolare tenuità del fatto è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che i giudici d’appello avevano già spiegato, seppur implicitamente, le ragioni per cui il fatto non poteva essere considerato di lieve entità, rendendo la doglianza infondata.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Per avere successo, un ricorso non può limitarsi a contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici precedenti, ma deve evidenziare specifici vizi di legge o di motivazione (ad esempio, una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica). In assenza di tali vizi, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con la conseguenza per il ricorrente di dover pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso generici, ripetitivi di censure già esaminate e, soprattutto, volti a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze del giudice di legittimità.
Sarebbe cambiato qualcosa per l’imputato se il reato fosse stato riqualificato da resistenza (art. 337 c.p.) a violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.)?
No. Secondo la Corte, non vi era un interesse concreto in tale riqualificazione perché, trattandosi di reati della stessa indole, la recidiva sarebbe comunque stata considerata specifica, non portando a un miglioramento della posizione processuale dell’imputato.
Perché non è stata accolta la richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha ritenuto inammissibile anche questo motivo perché la sentenza d’appello impugnata aveva già spiegato, seppur implicitamente, le ragioni per cui il fatto commesso non poteva essere considerato di particolare tenuità, rendendo la censura infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2868 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2868 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 24734/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 c.p. memoria integrativa relativa alla intervenuta sentenza n. 172 del 2025, che ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell’art. 131 bis c.p. nella parte in cui si riferisce agli artt c. p.
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla corretta qualificazione giuridica dei fatt assume, dovrebbero essere ricondotti all’art. 336 c.p., al giudizio di responsabilità, valutazione delle prove e dele relazioni di servizio, al trattamento sanzioNOMErio, alla corr qualificazione della recidiva, ritenuta specifica in ragione della riconduzione dei fatti all’a c.p., al giudizio di bilanciamento tra circostanze, alla mancata sostituzione della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, reiterativi di censure già adeguatament valutate e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una divers ricostruzione dei fatti, dall’altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione sentenza impugnata con la quale non si confrontano e, comunque, quanto al primo motivo, privo di concreto interesse, atteso che, anche se i fatti fossero stati ricondotti al reato di cui 336 c.p., la recidiva sarebbe stata specifica, trattandosi di reati della stessa indole;
Ritenuto, alla luce del testo della sentenza impugnata, inammissibile anche il motivo nuovo relativo alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, avendo la Corte spie implicitamente perché il fatto non può considerarsi tenue;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025.