Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello per Resistenza a Pubblico Ufficiale non Supera il Vaglio della Cassazione
L’esito di un processo penale non sempre si conclude con il secondo grado di giudizio. Spesso, la difesa tenta un’ultima via presentando un appello alla Corte di Cassazione. Tuttavia, questa strada è irta di ostacoli procedurali, come dimostra una recente ordinanza che ha dichiarato un ricorso inammissibile per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione basata su motivi non consentiti dalla legge.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, disciplinato dall’articolo 337 del codice penale. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte Territoriale
Nel suo appello, il ricorrente ha sollevato censure che, secondo la Suprema Corte, andavano oltre i limiti del giudizio di legittimità. In particolare, le argomentazioni tendevano a ottenere un nuovo esame del merito della vicenda, contestando la valutazione delle prove effettuata dai giudici dei gradi precedenti. La difesa aveva anche invocato l’applicazione della causa di giustificazione prevista dall’art. 393 bis del codice penale, che scusa la reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già ampiamente motivato la sua decisione, spiegando in modo logico e coerente le ragioni per cui riteneva l’imputato penalmente responsabile e perché la deposizione di un testimone a favore della difesa fosse stata giudicata inattendibile.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha rigettato l’appello dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità. Il suo compito è assicurare la corretta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non stabilire se un testimone sia stato più o meno credibile.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è netta e precisa. I giudici hanno ritenuto che il ricorso sviluppasse “motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate”. La Corte territoriale, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione logica, coerente e puntuale sia sulla responsabilità penale dell’imputato sia sulla mancata applicazione della causa di giustificazione. Poiché il ricorso si limitava a criticare questa valutazione di merito, senza individuare vizi di legge specifici, non poteva che essere dichiarato inammissibile. Questa decisione ribadisce che non è sufficiente dissentire dalla sentenza di appello per ricorrere in Cassazione; è necessario dimostrare che il giudice abbia commesso un errore nell’applicazione delle norme giuridiche.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa pronuncia sono severe per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere preparato con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto. Tentare di trasformare la Suprema Corte in un’ulteriore sede di merito è una strategia destinata al fallimento, con significative ripercussioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, manifestamente infondati e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività non consentita alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare la valutazione di un testimone davanti alla Corte di Cassazione?
No, in base a questa ordinanza non è possibile. La valutazione dell’attendibilità di un testimone è una questione di fatto, la cui competenza spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Corte di Cassazione può solo verificare che la motivazione del giudice di merito su tale punto sia logica e non contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella già effettuata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29499 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29499 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BADIA POLESINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’ art. 337 c.p. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente valorizzando le risultanze processuali, nonché sull’omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 393 bis cod. pen. (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata sulle ragioni della ravvisata inattendibilità della deposizione della teste COGNOME);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/2024.