Ricorso Inammissibile: Quando le Doglianze di Fatto non Bastano in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, sottolineando la netta distinzione tra questioni di diritto e questioni di fatto. Con questa pronuncia, i giudici supremi hanno dichiarato un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, ribadendo che la Corte non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. La persona condannata, ritenendo ingiusta la sentenza della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. I motivi dell’impugnazione si concentravano su due aspetti principali: in primo luogo, si contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione della responsabilità penale; in secondo luogo, si lamentava la mancata applicazione della causa di giustificazione prevista dall’articolo 393-bis del codice penale, che esclude la punibilità per chi reagisce a un atto arbitrario del pubblico ufficiale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha esaminato i motivi presentati e li ha liquidati rapidamente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente: quello procedurale. La Cassazione ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente non fossero altro che “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’imputato non stava contestando un errore nell’applicazione della legge da parte dei giudici d’appello, ma stava chiedendo alla Cassazione di riesaminare le prove e di dare una diversa interpretazione degli eventi. Questo tipo di richiesta, tuttavia, esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito è quello di garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge (il cosiddetto “giudizio di legittimità”), non di ricostruire i fatti.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale. I giudici hanno spiegato che i motivi del ricorso non erano “consentiti dalla legge in sede di legittimità”. La Corte d’Appello aveva già valutato il contesto dell’azione e la condotta degli agenti, escludendo motivatamente la sussistenza della causa di giustificazione. Contestare tale valutazione significa chiedere un nuovo giudizio sul fatto, operazione preclusa in Cassazione.
Pertanto, la Corte ha rilevato che, essendo il ricorso basato su critiche di merito mascherate da vizi di legge, doveva essere dichiarato inammissibile. Come conseguenza diretta di questa dichiarazione, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. È fondamentale comprendere che il ricorso deve basarsi su specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione logica e giuridica, e non su un semplice disaccordo con la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito. Tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente aggravio di spese e sanzioni. La decisione riafferma con forza il ruolo della Cassazione come custode della legge e non come giudice del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su contestazioni relative alla ricostruzione dei fatti (‘doglianze in punto di fatto’), che non possono essere esaminate dalla Corte di Cassazione, la quale si occupa solo di questioni di diritto (‘giudizio di legittimità’).
Qual era il reato per cui l’imputato è stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, come previsto dall’articolo 337 del codice penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44462 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44462 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BITONTO il 16/05/1972
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel comune ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine all responsabilità da concorso e al descritto contesto dell’azione contro gli agenti correttamente valorizzato per escludere la ricorrenza della causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen., anche solo erroneamente supposta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024