Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31185 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31185 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 01/04/1997
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 13281/25 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 635 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Rilevato che i primi due motivi del ricorso, attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo e al momento rappresentativo del dolo per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., risultano privi di specificità in quanto non si confrontano affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. p. 3 là dove si dà atto delle manovre pericolose poste in essere dal ricorrente che dimostrano la piena consapevolezza dello stesso di impedire il compimento dell’atto d’ufficio);
Rilevato che, altresì, il terzo motivo di ricorso, concernente la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo per il reato di cui all’art. 635 cod. pen., risulta privo di specificità in quanto è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate con corretti e non illogici argomenti giuridici dal giudice di merito (v. p. 3 là dove si da atto della volontaria e consapevole manovra volta al danneggiamento dell’auto del pubblico ufficiale);
Rilevato che le doglianze di cui al quarto motivo di ricorso appaiono manifestamente infondate dal momento che integra un concorso formale di reati la condotta di chi usa violenza o minaccia, nel medesimo contesto fattuale, per opporsi a più pubblici ufficiali (Sez. U., n. 40981 del 22/02/2018, COGNOME, Rv. 273771);
Ritenuto che, altresì, il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che il reato di cui all’art. 635 cod. pen. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art.
337 cod. pen., risultando le relative condotte completamente diverse e susseguenti materialmente l’una all’altra;
Ritenuto che il sesto motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vaglia e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. p. dove si evidenzia la mancanza di comportamenti processuali apprezzabili e di segnali di resipiscenza tali da ostare al riconoscimento di queste circostanze)
Rilevato che l’ultimo motivo di ricorso, attinente alla violazione di legge in ordine alla durata massima per l’applicazione del lavoro di pubblica utilità, n risulta essere stato previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod proc. pen., come si evince dall’atto di appello, vedente unicamente sull sussistenza della responsabilità per entrambi i reati contestati e trattamento sanzionatorio, in particolare, sulla mancata concessione dell circostanze attenuanti generiche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2025