Ricorso Inammissibile per Resistenza a Pubblico Ufficiale: Analisi della Cassazione
Quando un cittadino si oppone a un’azione delle forze dell’ordine, la linea tra reazione legittima e reato di resistenza a pubblico ufficiale può essere sottile. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile non permette neanche di discutere quella linea. Il caso in esame riguarda un uomo condannato per essersi opposto a una perquisizione, ritenendo l’atto arbitrario. La Suprema Corte ha chiuso la porta a ogni discussione, confermando la condanna e chiarendo i requisiti di ammissibilità di un ricorso.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. Un uomo era stato condannato in primo e secondo grado per essersi opposto con la forza a degli agenti che stavano eseguendo una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione. L’operazione era scattata per sospetta attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione, gli operanti avevano rinvenuto un bilancino di precisione con tracce di cocaina, un elemento che rafforzava i sospetti iniziali. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo di aver agito per difendersi da un atto che riteneva ingiusto e arbitrario e lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: Il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello precedente: l’appello non aveva i requisiti legali per essere esaminato. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una conseguenza diretta dell’inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri argomentativi chiari e inequivocabili.
1. Genericità e Ripetitività dei Motivi del Ricorso
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura stessa del ricorso. I giudici hanno sottolineato come le argomentazioni presentate non fossero altro che una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità della sentenza (cioè violazioni di legge), non sulla semplice riproposizione delle stesse difese già ritenute infondate. La Corte definisce queste argomentazioni come “doglianze generiche e meramente riproduttive”, che non sono consentite in sede di legittimità.
2. Insussistenza della Causa di Giustificazione (Art. 393-bis c.p.)
Il ricorrente aveva invocato, anche in forma putativa (cioè credendo erroneamente che vi fossero i presupposti), l’esimente della reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale. La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito nell’escludere tale giustificazione. La perquisizione era stata eseguita legittimamente, sulla base di sospetti fondati (cessione di stupefacenti), e il ritrovamento del bilancino con tracce di cocaina aveva ulteriormente confermato la legittimità dell’azione degli agenti. Non essendoci alcun atto arbitrario, non poteva esserci alcuna reazione legittima.
3. Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, anche il motivo relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è stato giudicato generico. La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato. La loro concessione è una scelta discrezionale del giudice, che deve tenere conto di vari fattori. In questo caso, la gravità della condotta illecita e i precedenti penali dell’imputato giustificavano ampiamente la decisione di non concederle.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, evidenzia l’importanza di redigere un ricorso per Cassazione con motivi specifici, pertinenti e fondati su questioni di diritto, evitando di riproporre sterilmente le stesse argomentazioni dei gradi precedenti. In secondo luogo, ribadisce che la reazione a un’azione delle forze dell’ordine può essere giustificata solo in presenza di un atto palesemente illegittimo e arbitrario, un’ipotesi che non ricorre quando l’operato degli agenti è fondato su presupposti legali. Infine, ricorda che le attenuanti generiche non sono un automatismo, ma una valutazione che il giudice compie tenendo conto della personalità dell’imputato e della gravità del reato commesso.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si fonda su motivi generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare specifiche questioni di legittimità.
È possibile giustificare la resistenza a un pubblico ufficiale come reazione a un atto arbitrario?
No, non se l’atto del pubblico ufficiale è legittimo. La sentenza chiarisce che la causa di giustificazione prevista dall’art. 393-bis del codice penale non si applica se l’azione delle forze dell’ordine, come una perquisizione basata su fondati sospetti, è conforme alla legge.
L’imputato ha sempre diritto alle circostanze attenuanti generiche?
No. L’ordinanza ribadisce che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell’imputato. La loro concessione è una valutazione discrezionale del giudice, che può negarle in base a elementi come la gravità della condotta e i precedenti penali del soggetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10818 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10818 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PONTE DELL’OLIO il 15/12/1985
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME
n. LaG/Rg 35516
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dal sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente ripr profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti g giudice di merito che hanno escluso la sussistenza dell’esimente di cui all’art. pen., anche nella forma putativa, alla luce della legittima perquisizione domicilia dagli operanti per cessione di stupefacenti nell’abitazione del ricorrente (pagg. avevano trovato un bilancino di precisione con tracce di cocaina;
ritenuto generico il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell’imputato alla luce della gravità della condotta illecita descritta dalla sentenza a pag. 6 precedenti dell’imputato;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’a proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025
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