Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma Condanna per Resistenza
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la non ammissibilità di un ricorso basato sulla mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. Questo caso evidenzia come un ricorso inammissibile porti alla conferma della condanna e a sanzioni accessorie per il ricorrente. La vicenda trae origine da un episodio di tensione tra un gruppo di tifosi e le forze dell’ordine.
I Fatti del Caso: Ostacolo all’Identificazione
Il procedimento penale ha avuto inizio a seguito di un episodio in cui un gruppo di circa quindici-venti persone ha accerchiato alcuni pubblici ufficiali. L’azione del gruppo era finalizzata a impedire l’identificazione di un tifoso che deteneva un fumogeno. La condotta, caratterizzata da minacce, ha integrato i reati di resistenza a pubblico ufficiale in concorso e favoreggiamento personale, aggravati da diverse circostanze, tra cui la recidiva.
La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale di uno dei partecipanti, ritenendo la ricostruzione dei fatti solida e le prove sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza.
Le Motivazioni della Cassazione: Quando un ricorso è inammissibile
Di fronte alla Suprema Corte, la difesa dell’imputato ha sollevato questioni relative a vizi di motivazione e violazione di legge, contestando la valutazione sulla sua responsabilità, il riconoscimento delle aggravanti, la sussistenza della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Tuttavia, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, osservando che tutti i motivi presentati non erano altro che una ripetizione delle stesse censure già adeguatamente analizzate e confutate dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la sentenza di secondo grado aveva fornito una spiegazione logica e coerente su ogni punto controverso.
La Valutazione sulla Resistenza e le Aggravanti
La Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito nel qualificare la condotta come resistenza a pubblico ufficiale. L’accerchiamento e le minacce erano palesemente diretti a impedire ai pubblici ufficiali di compiere un atto del loro ufficio. È stata inoltre confermata la sussistenza dell’aggravante della connessione teleologica: la resistenza era stata attuata proprio per commettere il reato di favoreggiamento, ovvero aiutare il possessore del fumogeno a sottrarsi all’identificazione.
Recidiva e Mancata Concessione delle Attenuanti
Anche la valutazione sulla recidiva è stata giudicata adeguata. La Corte d’Appello aveva correttamente basato la sua decisione su due precedenti condanne significative, che dimostravano un’aumentata pericolosità sociale del soggetto. Di conseguenza, è stata ritenuta legittima anche la scelta di non concedere le circostanze attenuanti generiche, data l’assenza di elementi positivi da valorizzare a favore dell’imputato.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative. In primo luogo, la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo di legittimità. Proporre motivi generici o ripetitivi non solo è inefficace, ma comporta anche un onere economico aggiuntivo.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi ed effettivi vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Perché è stata confermata l’aggravante della connessione teleologica?
L’aggravante è stata confermata perché la condotta di resistenza (accerchiare e minacciare i pubblici ufficiali) era chiaramente finalizzata a commettere un altro reato, ovvero impedire l’identificazione del soggetto che deteneva il fumogeno (favoreggiamento).
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5054 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5054 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il 22/06/1965
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME Rosario e la memoria in data 23 dicembre 2024 con cui l’avvocato NOME COGNOME insiste nell’accoglimento del ricorso
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso che deducono vizi di motivazione e violazione di legge (il solo quarto motivo) in merito alla ritenuta responsabilità per i delitti di cui agli artt. 1 339, 61, n. 2 (capo A) e 110, 378 (capo B) cod. pen., anche con riferimento alle ritenute aggravanti, alla recidiva ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello (pagg. da 4 a 8) che ha dato conto delle modalità attraverso cui i pubblici ufficiali vennero accerchia da quindici o venti persone e sotto minaccia palesatasi attraverso tale condotta veniva impedito loro di identificare uno dei tifosi che aveva con sé un fumogeno (primo, secondo e parte del terzo motivo); corretta risulta, altresì, la parte della decisione che ha dato conto delle ragion sostegno dell’aggravante della connessione teleologica, resa evidente dalla condotta finalizzata ad impedire l’identificazione del soggetto che deteneva il fumogeno (parte terzo motivo); egualmente adeguata si rivela la parte della decisione che ha ritenuto sussistente la contestata recidiva in ragione delle due precedenti condanne significative della aumentata pericolosità – che si traeva dalla commissione di ulteriori più gravi reati anche successivamente realizzati – ed escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi da valorizzare (quarto motivo);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025.