Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con le sentenze precedenti. È necessario formulare critiche specifiche e pertinenti contro la decisione impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce che la semplice riproposizione dei motivi già respinti in appello rende il ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per comprendere la funzione del giudizio di legittimità e per evitare sanzioni processuali.
Il Caso in Esame: Favoreggiamento dell’Immigrazione Clandestina
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravato dalla partecipazione di tre o più persone. La condanna, emessa in primo grado dal Giudice per le Indagini Preliminari, era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello.
L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando principalmente due punti:
1. La valutazione sulla credibilità delle sue dichiarazioni rispetto a quelle rese dalle persone trasportate.
2. La sussistenza della circostanza aggravante del concorso di persone nel reato.
Analisi del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando l’atto, ha concluso per la sua manifesta infondatezza, dichiarandolo quindi inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede nel merito delle questioni sollevate, ma in un vizio procedurale di fondo: il ricorso si limitava a una sterile ripetizione delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello.
La Mera Reiterazione delle Doglianze
Il primo motivo di ricorso si concentrava sulla presunta inattendibilità dei soggetti trasportati. Tuttavia, la Suprema Corte ha osservato come l’imputato non avesse mosso alcuna critica specifica alla motivazione della sentenza d’appello. La Corte territoriale aveva, infatti, già esaminato e congruamente respinto tali argomenti, fornendo una valutazione argomentata sull’infondatezza della versione dell’imputato e sulla piena attendibilità delle testimonianze a suo carico. Riproporre la stessa tesi senza confrontarsi con il ragionamento del giudice di secondo grado trasforma il ricorso in un tentativo, non consentito, di ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
La Critica Generica sulla Circostanza Aggravante
Analogamente, anche la contestazione relativa alla circostanza aggravante è stata giudicata generica. La sentenza d’appello aveva chiaramente individuato i due correi e descritto gli elementi che dimostravano la loro cooperazione con il ricorrente nell’attività illecita. Il ricorso, invece, lamentava un generico ‘difetto di prova’, senza smontare punto per punto il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello per affermare la sussistenza dell’aggravante.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove. La sua funzione è quella di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, un ricorso che si limita a riproporre ‘pedissequamente’ le censure già dedotte in appello, senza un confronto critico e specifico con le argomentazioni della corte di merito, è inevitabilmente destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
Le Conclusioni: Principio di Diritto e Conseguenze Pratiche
Questa ordinanza conferma che per accedere al giudizio di Cassazione è indispensabile un’impugnazione mirata, che individui i vizi logici o giuridici della sentenza di secondo grado e li contesti in modo specifico. La semplice riproposizione dei motivi d’appello non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze negative per il ricorrente. La declaratoria di inammissibilità, infatti, ha comportato la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito inutilmente la Suprema Corte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a riproporre le stesse censure già presentate e respinte in appello, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni e la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie per un importo di tremila euro.
Perché non è sufficiente ripetere i motivi d’appello nel ricorso in Cassazione?
Non è sufficiente perché il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si rivalutano i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente. Pertanto, il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione d’appello, non una semplice ripetizione di lamentele già esaminate e respinte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31936 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31936 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 05/05/1993
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza con cui in data 12.12.2024 la Corte d’Appello di Trieste ha confermato la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Trieste del 12.1.2024 che condannava il ricorrente per il reato di cui all’art. 12, commi 3, lett. a) e d), 3-ter, lett. b), d.lgs n. 286 del 1998;
Ritenuto che il ricorso consista nella mera reiterazione di alcuni dei motivi d’appello, non accompagnata dalla specifica confutazione delle argomentazioni in virtù delle quali le doglianze erano state disattese dai giudici di secondo grado con una motivazione da considerarsi, viceversa, adeguata;
Ritenuto, infatti, che, in primo luogo, il ricorso, omettendo di confrontarsi con la sentenza impugnata, ripropone censure fondate sulla credibilità della versione resa dall’imputato e sulla asserita inattendibilità delle dichiarazioni dei soggetti trasportati (che, peraltro, hanno avuto integrale ingresso nel processo a seguito della scelta dell’imputato di definire il procedimento allo stato degli atti), laddove la Corte d’Appello ha invece congruamente respinto l’appello sulla base – al contrario – della argomentata valutazione di infondatezza delle dichiarazioni di COGNOME e di attendibilità delle dichiarazioni dei soggetti trasportati;
Ritenuto, in secondo luogo, che anche la censura riguardante l’insussistenza della circostanza aggravante dell’avere commesso il reato in numero di tre persone lamenta genericamente il difetto di prova e non tiene conto che la sentenza impugnata ha precisamente individuato due correi di COGNOME, enucleando coerentemente gli elementi in base ai quali è da ritenersi dimostrato che essi abbiano cooperato con l’odierno ricorrente nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina;
Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, perché, in definitiva, si limita a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivi di appello, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni in virtù delle quali tali motivi non sono stati accolti;
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2025