Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Recidiva
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini invalicabili per l’ammissibilità dei ricorsi, dichiarando un ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Questa decisione offre spunti cruciali sulla valutazione della pena e sul peso della recidiva nel nostro ordinamento. Analizziamo i dettagli di un caso che chiarisce perché non è sufficiente dissentire dalla decisione di un giudice per ottenere una revisione in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che condannava due soggetti. Ritenendo ingiusta la determinazione della pena e l’applicazione dell’aggravante della recidiva, i due condannati decidevano di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere una rivalutazione del trattamento sanzionatorio, considerato eccessivo, e contestare la sussistenza della recidiva, che aveva contribuito ad aggravare la loro posizione.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato le istanze dei ricorrenti, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di questa drastica decisione risiede nel fatto che le argomentazioni presentate non introducevano nuovi profili di illegittimità, ma si limitavano a riproporre le medesime questioni già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Questo tipo di ricorso, definito ‘riproduttivo’, non può trovare accoglimento in sede di legittimità, il cui compito non è riesaminare il merito della vicenda, ma verificare la corretta applicazione della legge.
La Valutazione della Pena
La Suprema Corte ha confermato la congruità della pena inflitta. I giudici di merito avevano correttamente basato la loro decisione sugli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale. In particolare, avevano dato giusto peso all’estrema purezza e alla notevole quantità della sostanza stupefacente detenuta, elementi che indicano una maggiore gravità del reato e una più elevata capacità a delinquere.
La Questione della Recidiva
Anche riguardo alla recidiva, la Cassazione ha ritenuto ineccepibile la valutazione della Corte d’Appello. La sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato l’applicazione dell’aggravante, evidenziando la presenza di precedenti penali specifici a carico dei ricorrenti. Tali precedenti non sono stati considerati come un mero dato anagrafico, ma come un indice concreto di una ‘aumentata pericolosità’ sociale, giustificando così un trattamento sanzionatorio più severo.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nella manifesta infondatezza e natura riproduttiva dei ricorsi. La Cassazione ha sottolineato che le censure mosse alla sentenza di secondo grado erano state già adeguatamente confutate. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente sia sulla quantificazione della pena sia sulla recidiva. Pertanto, i ricorsi non denunciavano un vizio di legittimità (cioè un errore nell’applicazione della legge), ma esprimevano un mero dissenso rispetto alla valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, un’operazione non consentita in sede di Cassazione.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Per ottenere un annullamento, è necessario dimostrare che la sentenza impugnata contiene vizi di legge o motivazioni illogiche, non semplicemente che si sarebbe potuta prendere una decisione diversa. La decisione conferma inoltre che la recidiva, se supportata da precedenti specifici, è un fattore determinante per l’inasprimento della pena, in quanto sintomo di una persistente inclinazione al crimine. La condanna finale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende rappresenta la diretta conseguenza di un ricorso inammissibile, un monito sulla necessità di adire la Suprema Corte solo in presenza di fondate ragioni giuridiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Su quali basi la Corte ha confermato la severità della pena?
La Corte ha ritenuto la pena adeguata basandosi sui criteri dell’art. 133 del codice penale, valorizzando in particolare l’estrema purezza e la notevole quantità della sostanza stupefacente detenuta.
Come è stata giustificata l’applicazione della recidiva?
La recidiva è stata ritenuta correttamente applicata in virtù della presenza di precedenti penali specifici a carico dei ricorrenti, considerati come fondamento di una loro aumentata pericolosità sociale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39523 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39523 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a GIOIA DEL COLLE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME
OSSERVA
Rilevato che i ricorsi con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionator ritenuta recidiva sono manifestamente infondati e riproduttivi di identiche q adeguatamente confutate dalla Corte di appello fche ha ritenuto congrua la pena sulla base degli apprezzati elementi ex art. 133 cod. pen., della valorizzata estrema purezza e quantità stupefacente detenuto; che in ordine alla recidiva, adeguata risulta la sentenza nella ha dato atto della presenza di precedenti penali anche specifici posti a fondamen aumentata pericolosità;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di c ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024