Ricorso inammissibile: la Cassazione contro i motivi ripetitivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: presentare un ricorso inammissibile, basato sulla semplice riproposizione di argomenti già discussi e respinti nei gradi precedenti, è una strategia destinata al fallimento. Il caso in esame riguarda un uomo condannato per furto di energia elettrica, con l’aggravante della recidiva, che ha visto il suo appello respinto per manifesta infondatezza.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di furto di energia elettrica. La condanna era aggravata da diversi fattori: l’uso di mezzi fraudolenti, l’aver agito su beni esposti alla pubblica fede e, soprattutto, la recidiva specifica e reiterata. L’uomo, infatti, aveva precedenti penali per reati della stessa natura.
Nel suo ricorso alla Corte di Cassazione, la difesa contestava principalmente due aspetti: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo all’applicazione della recidiva e alla conseguente determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su un punto cruciale: i motivi presentati non erano altro che una copia di quelli già adeguatamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Secondo gli Ermellini, un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse censure, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte criticità giuridiche.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato che la difesa non ha saputo “scalfire” le argomentazioni della Corte territoriale. Quest’ultima aveva correttamente giustificato l’applicazione della recidiva basandosi su due elementi chiave:
1. Omogeneità dei precedenti: L’imputato aveva già commesso reati di furto in passato.
2. Insensibilità agli ammonimenti: Il fatto ancora più grave era che il nuovo furto era stato commesso mentre l’uomo stava espiando una pena precedente in regime di affidamento in prova. Questo comportamento, secondo i giudici, dimostra una chiara indifferenza verso le sanzioni e i percorsi rieducativi, rendendo impossibile escludere la recidiva.
Inoltre, la Corte ha ritenuto la pena inflitta del tutto proporzionata, quasi vicina ai minimi edittali, considerando la gravità complessiva della condotta.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale. Per avere successo, un ricorso per cassazione deve essere costruito su critiche precise e puntuali rivolte alla logica giuridica della sentenza di secondo grado. Non basta ripetere le proprie ragioni. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice di legittimità. Di conseguenza, un ricorso inammissibile perché meramente riproduttivo non solo è inefficace, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso con la condanna al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se si limita a riproporre gli stessi motivi di doglianza già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza che si intende impugnare.
In che modo la commissione di un reato durante l’affidamento in prova incide sulla valutazione della recidiva?
Commettere un reato mentre si è in affidamento in prova è considerato un indice di particolare gravità e di “insensibilità agli ammonimenti” delle condanne precedenti. Secondo la Corte, ciò dimostra che il percorso rieducativo è fallito e giustifica pienamente l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40100 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione – 1- 000J0 avverso la sentenza della Corte di Appello diBologn di conferma della sentenza del TribunaleijklZ231 9- A:ZEIR -L3/4 TARGA_VEICOLO che lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica, con l’aggravante di aver commesso il fatto con mezzo fraudole su cose esposte alla pubblica fede, con la recidiva specifica e reiterata, per vio di legge e vizio di motivazione relativamente all’applicazione della recidiva ed determinazione della pena.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legitti perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e dis con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scalfiti da pu censure idonee a scalfire tali argomentazioni (sul contenuto essenziale dell d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, m cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazion della Corte di appello, che ha trattato la questione affermando che la rec contestata non poteva essere esclusa, data la omogeneità dei precedenti per fu rispetto a quellb per cui si procede e la insensibilità dimostrata agli ammoni delle condanne subite (il reato era stato consumato mentre stava espiando una pe detentiva in regime di affidamento in prova).
Inoltre, la Corte territoriale ha spiegato che la pena era contenuta in m prossima ai minimi, anche considerando la complessiva gravità oggettiva dell condotta.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, no sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa del ammende, determinabile in 3.000,00 euro, eiasettma-ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp FIvaa -ti processuali e al versamento della somma di euro tremila àsila Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.