Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce due principi fondamentali del nostro sistema processuale penale: i limiti del giudizio di legittimità e i criteri per l’applicazione della recidiva. L’analisi di questo caso offre spunti cruciali per comprendere perché un ricorso inammissibile viene respinto, confermando la condanna per minaccia aggravata e recidiva.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di minaccia aggravata. La Corte di Appello, pur confermando la sua responsabilità penale, aveva rideterminato la pena. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
- Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sua colpevolezza, chiedendo di fatto una nuova valutazione delle prove e delle testimonianze.
- Un’errata applicazione dell’aggravante della recidiva, sostenendo che non sussistessero i presupposti per ritenerla valida nel suo caso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
L’ordinanza della Corte fornisce una spiegazione chiara e netta sulle ragioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. Le motivazioni si concentrano su entrambi i punti sollevati dal ricorrente.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti in Cassazione
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava a ottenere una riconsiderazione del merito della vicenda. La Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riesaminare le prove. Il giudizio di legittimità si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di sollecitare una nuova lettura delle prove, senza indicare errori logici macroscopici e decisivi (ictu oculi) commessi dai giudici di merito, trasforma il ricorso in un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo processo sui fatti.
La Conferma della Recidiva
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato considerato infondato e generico. La Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero ampiamente e correttamente motivato l’applicazione dell’aggravante. La recidiva non poteva essere esclusa data la presenza di numerose condanne precedenti a carico dell’imputato, tra cui reati per lesioni personali e detenzione di armi clandestine. Questi precedenti, secondo la Corte, erano concretamente significativi di un’accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità sociale del soggetto, giustificando pienamente un trattamento sanzionatorio più severo.
Le Conclusioni
Questa pronuncia consolida due principi cardine della giustizia penale. In primo luogo, l’impossibilità di trasformare il ricorso in Cassazione in un appello mascherato per ridiscutere i fatti già accertati nei gradi di merito. In secondo luogo, essa conferma che la valutazione della recidiva non è un automatismo, ma deve basarsi su un’analisi concreta della storia criminale dell’imputato, come indicatore della sua pericolosità e della sua capacità a delinquere. La decisione funge da monito: i ricorsi devono essere fondati su vizi di legittimità e non su semplici divergenze interpretative dei fatti processuali.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità, a meno che non si dimostrino palesi e decisivi fraintendimenti dei fatti da parte dei giudici di merito, che in questo caso non sono stati individuati.
Perché è stata confermata l’aggravante della recidiva?
La recidiva è stata ritenuta correttamente applicata perché l’imputato aveva numerose condanne precedenti (tra cui lesioni personali e detenzione di armi clandestine), considerate dalla Corte come indicative di un’accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità sociale. Pertanto, l’aggravante non poteva essere disapplicata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna definitiva dell’imputato e l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma in denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende (nel caso specifico, 3.000 Euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8786 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8786 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: SCOGNOMEMAGLIA NOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
o
RITENUTO IN FATTO
- che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen., aggravato da recidiva reiterata nel quinquennio e dopo esecuzione della pena, limitatamente al fatto commesso nei confronti di COGNOME NOME (fatto commesso in Trani il 14 novembre 2017), con rideterminazione della pena inflitta;
che l’atto di impugnativa consta di due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, con il quale si denuncia violazione dell’art. 612, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle lor conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu °culi di scardinare la tenuta dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ben descritto il contesto nel quale si è consumato il reato di minaccia);
che il secondo motivo, che deduce, sotto l’egida della violazione dell’art. 99 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall’imputato, le ultime delle quali per lesioni personali nel 2010 e per detenzione armi clandestine nel 2015, suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un’accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all’insegnamento impartito dal diritto vivente in materia (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025
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