Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8786 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8786 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRANI il 19/05/1984
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
o
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME per il reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen., aggravato da recidiva reiterata nel quinquennio e dopo esecuzione della pena, limitatamente al fatto commesso nei confronti di COGNOME Benedetto (fatto commesso in Trani il 14 novembre 2017), con rideterminazione della pena inflitta;
che l’atto di impugnativa consta di due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, con il quale si denuncia violazione dell’art. 612, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle lor conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu °culi di scardinare la tenuta dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ben descritto il contesto nel quale si è consumato il reato di minaccia);
che il secondo motivo, che deduce, sotto l’egida della violazione dell’art. 99 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall’imputato, le ultime delle quali per lesioni personali nel 2010 e per detenzione armi clandestine nel 2015, suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un’accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all’insegnamento impartito dal diritto vivente in materia (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025
GLYPH