Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Manifestamente Infondati
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso che evidenzia i criteri di valutazione per un ricorso inammissibile, offrendo importanti chiarimenti sulla gestione delle circostanze attenuanti generiche e della recidiva. Con l’ordinanza in esame, i giudici supremi hanno respinto le doglianze di un imputato, confermando la decisione della Corte d’Appello e ribadendo principi consolidati della giurisprudenza penale. L’analisi di questa decisione ci permette di comprendere meglio quali sono i requisiti per un ricorso efficace e quali errori possono portarne alla bocciatura senza un esame nel merito.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un uomo condannato dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato ha sollevato diversi motivi di contestazione contro la sentenza di secondo grado. In particolare, lamentava la violazione di legge e il difetto di motivazione per due questioni centrali: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva che gli era stata contestata. Sosteneva, inoltre, che l’aumento di pena applicato per la recidiva fosse illegittimo perché superiore ai limiti previsti dalla legge.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti, nel loro complesso, “manifestamente infondati”. Questa qualificazione ha portato a una decisione netta: il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel dettaglio del merito delle questioni sollevate, ma si è limitata a constatare la palese inconsistenza delle argomentazioni difensive. La decisione ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha articolato le sue motivazioni smontando punto per punto i motivi del ricorso, basandosi su orientamenti giurisprudenziali consolidati.
La Gestione delle Circostanze Attenuanti Generiche
Sul primo punto, relativo al diniego delle attenuanti generiche, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: nel motivare il rigetto di tale richiesta, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la motivazione si basi in modo congruo sugli elementi negativi ritenuti decisivi, come la gravità del fatto o i precedenti penali dell’imputato. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la sua scelta, rendendo il motivo di ricorso infondato.
La Questione della Recidiva
Anche i motivi relativi alla recidiva sono stati considerati manifestamente infondati. La Corte territoriale aveva confermato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva con una motivazione logica e giuridicamente corretta. I giudici di merito avevano evidenziato l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato e la sua indifferenza verso gli effetti deterrenti e rieducativi delle condanne precedenti. Pertanto, la decisione di non escludere la recidiva era stata legittima.
L’Aumento di Pena e il Motivo “Capzioso”
Infine, per quanto riguarda il presunto superamento dei limiti di aumento della pena per la recidiva, la Cassazione ha definito il motivo non solo infondato, ma anche “capzioso”, ovvero pretestuoso e ingannevole. L’imputato aveva artatamente selezionato dal suo certificato penale solo uno dei precedenti meno gravi, ignorando condanne ben più serie, tra cui un tentato omicidio, la cui pena da sola era già multipla di quella applicata. Questo tentativo di presentare una realtà parziale è stato severamente censurato dalla Corte.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di presentare ricorsi solidamente argomentati e basati su vizi concreti della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un aggravio di costi per il ricorrente. La decisione della Cassazione serve da monito: non è sufficiente contestare genericamente una sentenza. È necessario individuare specifiche violazioni di legge o vizi logici evidenti nella motivazione. La valutazione delle attenuanti e della recidiva rimane ampiamente discrezionale per il giudice di merito, e la sua decisione, se correttamente motivata, è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i motivi presentati sono stati ritenuti “manifestamente infondati”, ovvero palesemente privi di fondamento giuridico e, in un caso, anche pretestuosi.
Qual è il principio affermato dalla Corte riguardo alle attenuanti generiche?
La Corte ha ribadito che, per negare le attenuanti generiche, il giudice non deve analizzare ogni singolo elemento, ma è sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento a elementi negativi ritenuti decisivi, come la pericolosità del reo o i suoi precedenti penali.
Per quale motivo è stata confermata l’applicazione della recidiva?
La recidiva è stata confermata perché la Corte d’Appello aveva motivato in modo logico e corretto la sua decisione, basandola sull’accresciuta pericolosità dell’imputato e sulla sua indifferenza verso l’effetto rieducativo delle condanne precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39796 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39796 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al manc riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necess che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevo sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, fermo restando che nel specie sono stati adeguatamente esaminati, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’asse elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valu (si veda, in particolare, pag. 8);
considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui si censurano violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclus della recidiva contestata, sono altresì manifestamente infondati poiché la Co territoriale ha confermato la sussistenza dei relativi presupposti con motivazi esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 8 sull’accr pericolosità unita alla indifferenza dimostrata dal prevenuto rispetto agli e deterrenti e rieducativi che avrebbero dovuto sortire su di lui le prece condanne);
osservato che il quinto e sesto motivo di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato rispett limite all’aumento di pena derivante dalla applicazione della recidiva di all’ultimo comma dell’art.99 cod. pen. è manifestamente infondato (oltre c capzioso) in quanto apoditticamente seleziona uno fra i plurimi preceden emergenti dal certificato penale dell’imputato tra i quali, da ultimo, un t omicidio la cui pena, da sola, è corrispondente a diversi multipli rispetto a q applicata in continuazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 ottobre 2024
Il C nsigliere estensore
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Il Prqidente