Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna per Percosse
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile e delle sue conseguenze. Il caso riguarda una condanna per il reato di percosse, confermata in appello e giunta al vaglio della Suprema Corte. La decisione sottolinea un principio fondamentale: presentare un ricorso con motivi palesemente infondati non solo non porta alla riforma della sentenza, ma comporta anche significative sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Giudice di Pace che aveva riconosciuto un individuo penalmente responsabile per il reato di percosse, condannandolo alla pena prevista. Questa decisione è stata successivamente confermata dal Tribunale in funzione di giudice d’appello.
Non soddisfatto dell’esito, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per cassazione, lamentando principalmente una carenza di motivazione da parte del giudice d’appello. Nello specifico, le critiche si concentravano su due punti: la sussistenza stessa del reato di percosse (previsto dall’art. 581 del codice penale) e il trattamento sanzionatorio applicato.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, li ha ritenuti ‘manifestamente infondati’. Questo giudizio, netto e perentorio, si basa su una constatazione chiave: il giudice d’appello aveva, in realtà, fornito una motivazione adeguata e completa su tutti i profili che erano stati oggetto di critica. La sentenza di secondo grado aveva analizzato in modo esauriente sia gli elementi costitutivi del reato sia i criteri che avevano portato alla determinazione della pena.
Di fronte a una motivazione logica e coerente, il ricorso dell’imputato è apparso alla Suprema Corte come un tentativo sterile di rimettere in discussione il merito della vicenda, un’attività che esula dalle competenze della Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non dei fatti.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nel concetto di manifesta infondatezza. La Corte non ha avuto bisogno di entrare in complesse disamine giuridiche, poiché i motivi del ricorso si sono rivelati palesemente privi di pregio. Il ricorrente si doleva di una carenza di motivazione che, secondo i giudici di legittimità, semplicemente non esisteva. La Corte ha ribadito che, quando una sentenza d’appello affronta in modo esplicito e logico le censure sollevate, non si può parlare di vizio di motivazione. L’inammissibilità del ricorso è stata quindi la conseguenza diretta e inevitabile di questa valutazione preliminare.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di effetti pratici, anzi. Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, essa comporta due conseguenze economiche dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali, relative al giudizio di cassazione.
2. La condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la Corte ha ritenuto equo fissare tale somma in euro 3.000,00.
Questa ordinanza funge da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento serio, da utilizzare solo in presenza di vizi di legittimità concreti e non come un terzo grado di giudizio per tentare di ribaltare una valutazione di fatto già compiuta, e motivata, dai giudici di merito.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione, ma respinge l’appello perché i motivi presentati sono privi dei requisiti richiesti dalla legge, come nel caso di ‘manifesta infondatezza’.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in ambito penale?
L’ordinanza stabilisce che chi presenta un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Perché i motivi del ricorrente sono stati giudicati ‘manifestamente infondati’?
Perché, secondo la Corte, il giudice d’appello aveva già fornito una motivazione adeguata e completa sia sulla sussistenza del reato di percosse sia sul trattamento sanzionatorio, rendendo le critiche del ricorrente palesemente prive di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36188 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36188 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PERUGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2025 del TRIBUNALE di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Perugia ha confermato la sentenza emessa il 27 novembre 2023 dal Giudice di pace di Perugia, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di percosse a lui ascritto e lo aveva condanNOME alla pena di giustizia;
che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente si duole della carenza d motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all’art. 581 cod. pen e al trattamento sanzioNOMErio, risultano essere manifestamente infondati in quanto è stata fornita adeguata motivazione da parte del Giudice di appello su tutti i profili oggetto di censura;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025.