Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36794 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36794 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 15/12/2023 la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 28/2/2022 dal Tribunale di Asti, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di otto mesi di reclusione.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando l’affermazione di responsabilità. La sentenza si sarebbe appiattita sulla verifica tributaria, senza specificare il metodo impiegato per accertare costi e ricavi, ed individuando le voci di questi in termini non comprensibili, oltre che, talvolta, ripetitivi, senza adeguato supporto documentale.
2.1. Rilevato che il ricorrente ha depositato memoria, ribadendo i motivi di impugnazione.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché – riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello – tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame – pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha ampiamente descritto il contenuto dell’accertamento compiuto sull’impresa individuale del ricorrente, ha evidenziato gli esiti della verifica tributaria, le fatt ritrovate, i questionari inviati ad alcuni clienti, i dati dello “spesometro”, co pervenendo ad una verifica degli elementi attivi estremamente analitica e dettagliata (pag. 5). Con riguardo, poi, ai costi e, in genere, alle componenti negative, la Corte di appello si è ancora diffusamente espressa, individuandoli partitamente e precisando le varie voci, per finire con le somme complessive che l’istruttoria aveva consentito di accertare (pagg. 5-6). In questo contesto, sono stati congruamente analizzati anche i documenti provenienti dall’imputato e quelli comunque raccolti in sede di indagine, peraltro precisando che il COGNOME non aveva adempiuto all’onere di allegazione a suo carico, non producendo molta della documentazione che gli era stata richiesta. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, non merita alcuna censura, e le considerazioni critiche contenute nel ricorso risultano del tutto infondate perché di puro merito, oltre che prive di ogni confronto con il più che approfondito percorso argomentativo.
Rilevato, pertanto, che l’impugnazione deve esser dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13 settembre 2024
Il Çonsigliere estensore
Il Presidente