Ricorso Inammissibile per Reati Tributari: Quando le Censure sul Fatto non Bastano
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imprenditore condannato per reati tributari, chiarendo che le semplici contestazioni sulla valutazione delle prove, senza evidenziare vizi logici o giuridici, non possono trovare accoglimento.
I Fatti del Caso: Omessa Dichiarazione e Occultamento di Documenti
Il caso trae origine dalla condanna di un imprenditore per due distinti reati previsti dal D.Lgs. 74/2000:
1. Omessa dichiarazione (art. 5): L’imputato non aveva presentato la dichiarazione fiscale relativa a un consistente volume d’affari per l’anno 2017.
2. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10): Durante una verifica fiscale, l’imprenditore aveva fornito solo una documentazione contabile frammentaria e incompleta, omettendo di consegnare gran parte dei libri e dei registri obbligatori.
La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la sua responsabilità, ritenendo provati sia gli elementi oggettivi dei reati sia l’intento fraudolento (dolo specifico).
I Motivi del Ricorso e la Difesa dell’Imputato
L’imprenditore ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente provato la sussistenza dei fatti e, in particolare, il dolo specifico, ovvero la volontà cosciente di evadere le imposte e di impedire la ricostruzione del reddito.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una distinzione cruciale nel processo penale.
Distinzione tra Giudizio di Merito e Giudizio di Legittimità
I giudici hanno sottolineato che il ricorso non presentava critiche sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), ma si limitava a riproporre “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’imputato chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e di fornire una valutazione diversa e più favorevole rispetto a quella già data dai giudici di primo e secondo grado. Questo tipo di attività è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è solo quello di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti.
Le Motivazioni della Corte d’Appello Ritenute Valide
La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e coerente per affermare la responsabilità dell’imputato. Nello specifico:
* Per l’omessa dichiarazione: La colpevolezza non derivava solo dalla mancata presentazione del modello fiscale, ma anche dalla totale inerzia successiva. L’imputato non aveva effettuato alcun pagamento né aveva intrapreso iniziative per regolarizzare la propria posizione debitoria (ad esempio, tramite rateizzazione), dimostrando un chiaro intento di sottrarsi agli obblighi fiscali.
* Per l’occultamento delle scritture: La consegna di documentazione palesemente parziale è stata interpretata come una condotta finalizzata a ostacolare l’accertamento fiscale, integrando così il reato contestato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha stabilito che il ricorso era inammissibile perché le censure erano generiche e riproduttive di argomentazioni già adeguatamente vagliate e respinte nei gradi di merito. L’appellante non ha individuato specifici “travisamenti di emergenze processuali” (cioè errori macroscopici nella lettura di un atto processuale), ma ha proposto una rilettura alternativa delle prove. Tale approccio non è consentito in sede di legittimità. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende è la conseguenza diretta di un ricorso presentato con profili di colpa, ovvero senza concrete possibilità di accoglimento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito importante: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito. È necessario, invece, individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo non porta all’annullamento della condanna, ma comporta anche ulteriori oneri economici per l’imputato.
Perché il ricorso dell’imprenditore è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche mosse alla sentenza di condanna non riguardavano errori di diritto, ma erano semplici contestazioni sulla valutazione dei fatti e delle prove (cosiddette “doglianze in punto di fatto”), che non sono ammesse nel giudizio di legittimità.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per confermare il dolo specifico nel reato di omessa dichiarazione?
La Corte d’Appello ha dedotto il dolo specifico non solo dalla mancata presentazione della dichiarazione fiscale, ma anche dal comportamento successivo dell’imputato, che non ha effettuato alcun pagamento né ha intrapreso iniziative per regolarizzare la sua situazione debitoria, dimostrando una chiara volontà di evadere le imposte.
Cosa deve fare un imputato per evitare che il proprio ricorso in Cassazione venga dichiarato inammissibile per motivi simili?
Per evitare una declaratoria di inammissibilità, il ricorso non deve limitarsi a proporre una diversa interpretazione delle prove, ma deve individuare e dimostrare specifici vizi della sentenza, come un errore nell’applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7651 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che COGNOME NOME, condanNOME per i reati di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, articolando un motivo di ricorso, deduce il motivazione in ordine alla sussistenza dei fatti e, in particolare, del dolo specifico;
Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito n scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalu e/o alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di sp travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la Co d’appello, a fondamento dell’affermazione di responsabilità, ha evidenziato: a) con riferimen al reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, che l’imputato non solo non ha present dichiarazione fiscale dovuta per il volume di affari dell’anno 2017, ma non ha nemmeno effettuato alcun pagamento, né intrapreso alcuna iniziativa volta a regolarizzare la situazi debitoria, ad esempio mediante l’attivazione di istituti su base conciliativa e rateazione; b riferimento al reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, che l’imputato ha consegNOME documentazione frammentaria, omettendo di fornire gran parte dei libri, registri e document relativi agli anni in verifica;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente