Ricorso Inammissibile per Reati Fiscali: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e solidità argomentativa. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente in materia di reati fiscali. L’ordinanza in esame conferma come la genericità dei motivi e la manifesta infondatezza delle richieste possano non solo portare al rigetto dell’impugnazione, ma anche a sanzioni economiche aggiuntive per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, ovvero l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Il Tribunale, in primo grado, aveva inflitto una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, oltre a una multa. La sentenza era stata successivamente confermata in toto dalla Corte di Appello.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi: un presunto vizio di motivazione sulla sua colpevolezza e un errore nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’analisi della Cassazione si è concentrata sulla struttura stessa dell’impugnazione, evidenziandone le criticità che hanno portato alla dichiarazione di ricorso inammissibile.
Il primo motivo, relativo alla valutazione della colpevolezza, è stato considerato ‘del tutto generico’. La Corte ha sottolineato che il ricorrente non aveva specificato in modo chiaro e puntuale quali fossero gli argomenti difensivi non adeguatamente trattati dai giudici di merito. In ambito processuale, un’impugnazione non può limitarsi a una critica generale della sentenza, ma deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici che la inficiano.
Il secondo motivo, riguardante le attenuanti generiche, è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, che aveva negato il beneficio sulla base di elementi oggettivi e concreti.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha spiegato dettagliatamente perché il ricorso non potesse essere accolto. Per quanto riguarda le attenuanti, la decisione dei giudici di merito era pienamente giustificata dalla presenza di ‘plurimi precedenti penali per reati fiscali’ a carico dell’imputato. Tali precedenti, secondo la Corte, non sono un mero dato anagrafico, ma un indicatore significativo della ‘capacità criminale’ del soggetto, ovvero della sua persistente inclinazione a violare la legge. Questa valutazione ha reso legittimo il diniego delle attenuanti, che presupporrebbero elementi positivi a favore del reo.
L’inammissibilità del ricorso, derivante dalla combinazione di un motivo generico e uno manifestamente infondato, ha attivato l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, citando un principio della Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000), e non ravvisando una ‘assenza di colpa’ nella proposizione di un ricorso palesemente inammissibile, la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia di ultima istanza è un diritto che deve essere esercitato con serietà e rigore tecnico, pena la trasformazione del rimedio processuale in un ulteriore pregiudizio economico.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti di legge, ad esempio se i motivi presentati sono eccessivamente generici e non specificano chiaramente gli errori della sentenza impugnata, oppure se sono manifestamente infondati.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito equitativamente dalla Corte.
La presenza di precedenti penali può impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, la presenza di precedenti penali, specialmente se relativi a reati della stessa natura di quello per cui si procede, è un elemento che i giudici valutano negativamente. Può infatti essere interpretato come un indice della capacità criminale del soggetto, giustificando così la decisione di non concedere le attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31011 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 5 luglio 2023 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 15 giugno 2021 con cui il Tribunale di Marsala in composizione monocratica aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 1.333 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità;
che con il secondo motivo di impugnazione era dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo risulta inammissibile in quanto del tutto generico non essendo chiaro quale siano i motivi di gravame non adeguatamente trattati dalla Corte di appello;
che il secondo motivo di impugnazione è manifestamente infondato atteso che i Giudici del merito hanno correttamente escluso l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo alla sussistenza di plurimi precedenti penali per reati fiscali gravanti sul prevenuto i quali ne denotano la capacità criminale;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024
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