Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32119 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32119 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
Sui ricorsi presentati da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 14/03/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi, cui il P.G. di udienza, AVV_NOTAIO, si è riportato. udito, per tutti gli imputati, l’AVV_NOTAIO che si è riportato al ricorso chiedend l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/03/2023, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del 19/04/2022 del Tribunale di Roma:
quanto alla COGNOME NOME, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante, rideterminava la pena inflitta alla stessa in anni due e mes otto di reclusione ed euro 10.555,00 di multa in ordine al reato di cui all’articolo 73 d.P 309/1990 (capo C della rubrica);
quanto a COGNOME NOME, in accoglimento di concordato in appello, rideterminava la pena in anni tre mesi dieci di reclusione e 16.000,00 euro di multa in ordine ai reati di cui all’articol d.P.R. 309/1990 contestati ai capi A), B) e C) della rubrica.
Confermava la condanna del COGNOME NOME alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 12.000 di multa in ordine ai reati di cui all’articolo 73 d.P.R. 309/1990 contestati ai capi A), B) e C) della rubrica.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Il ricorso di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO del Foro di Roma).
Con il primo e unico motivo, il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in riferimento alla formazione della volontà dell’imputato di aderire al concordato sulla pena in appello.
Il ricorso di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO e NOME COGNOME del Foro di Roma).
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge per omesso confronto con le risultanze di causa e violazione del canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio”, riferimento a tutti e tre i capi di imputazione contestati.
Il ricorrente censura la ricostruzione effettuata dai giudici di entrambi i gradi del merito, sia con riferimento alla identificazione del COGNOME nel “NOME” citato in alcune conversazione, sia dell’anonimo interlocutore citato in altre conversazioni dal COGNOME, dal COGNOME, dal COGNOME dal COGNOME.
Né tale incertezza viene superata dal riscontro costituito dall’avere identificato la copp COGNOME all’interno della autovettura IQ del COGNOME.
Censura, sia pure in modo dubitativo, la stessa sussistenza di una “doppia conforme” di merito, posto che il primo giudice (pag. 2 ricorso) non aveva chiarito in base a quali elementi avesse ritratto tale identificazione.
Censura, ancora, il travisamento della conversazione occorsa in ambientale 1’11 luglio 2020 tra COGNOME e COGNOME, il cui senso sarebbe stato ribaltato dai giudici.
La stessa sentenza, del resto, nell’affermare che si deve «ragionevolmente» ritenere che il soggetto sia il COGNOME dà prova di non avere raggiunto la prova inconfutabile della sua colpevolezza.
Quanto al capo B) lamenta la sussistenza delle medesime aporie, contestando la ricostruzione dei giudici secondo cui il COGNOME avrebbe effettuato una ultima cessione per fa una «cortesia» al COGNOME.
Quanto al Capo C), censura la deduzione secondo cui il COGNOME sarebbe stato il vero e proprio dominus dello stupefacente sequestrato presso la casa della di lui sorella NOME, ma abitata dal COGNOME, nella circostanza arrestato, illogicamente desunto dal sequestro dei cellulari del COGNOME
4.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in riferimento alla sussistenza della recidiva. Il COGNOME è stato dichiarato recidivo reiterato sen che nei precedenti giudizi fosse mai stato dichiarato recidivo, in violazione degli arresti de Corte di cassazione e della Corte costituzionale.
Inoltre, la Corte di appello ha fatto ricorso a motivazioni stereotipate, di puro stile e individualizzate. Infine, una delle sentenze in virtù del quale è stata riconosciuta la recid reiterata specifica, era nel frattempo estinta ex art. 445 cod. proc. pen..
Il ricorso di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO e NOME COGNOME del Foro di Roma).
Con il primo e unico motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge per omesso confronto con le risultanze di causa e violazione del canone di giudizio dell’«oltre ogni ragionevole dubbio»,
nonché violazione delle norme relative al concorso eventuale di persone nel reato.
Ritiene che la Corte di appello non poteva limitarsi a «condividere» la motivazione della prima sentenza, in presenza di specifiche censure difensive che ne attaccavano il contenuto.
Evidenzia come in una conversazione la donna responsabile dello spaccio viene indicata come «bassa de’ merda», elemento di fatto incompatibile con l’altezza della COGNOME (alta,1,80 mt.), su cui la Corte territoriale non si esprime.
Ritiene, inoltre, che alla stessa potrebbe al massimo essere contestata una mera connivenza non punibile, in tali termini dovendosi interpretare la mera conoscenza della circostanza che ella fosse a conoscenza della esistenza della droga a casa della sorella del compagno, così come il vivere con i proventi degli illeciti commerci dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Il Collegio evidenzia come, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appel
con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglim comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato in tema di concordato in appello (Sezione 7, Ord. n. 16788 del 6/04/2022), è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 12 c.p.p. (Sez. 2, ord. n. 30990 del 1° giugno 2018, Gueli, Rv. 272969).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto un motivo astrattamente coltivabile; esso, tuttavia, appare totalmente privo di specificità: censurando infatti l’omessa indagine da part della Corte di appello della capacità di esprimere la propria volontà di adire al concordato sull pena, omette di addurre qualsiasi elemento atto a suffragare la ipotesi di eventuale vizio del consenso, con conseguente inammissibilità della doglianza per difetto di specificità.
I ricorsi di NOME COGNOME ed NOME COGNOME sono inammissibili.
2.1. Il primo motivo di ricorso del COGNOME e il ricorso della COGNOME possono essere tratta congiuntamente stante la sostanziale sovrapponibilità degli argomenti trattati. Essi sono doppiamente inammissibili.
2.1.1. Per un verso, infatti, si appalesano come totalmente fattuali e rivalutativi compendio probatorio, risolvendosi in una «lettura alternativa» delle fonti di prova non consentita in cassazione, soprattutto a fronte di una «doppia conforme» di responsabilità (da ritenersi sussistente, giusta la sostanziale condivisione del percorso argomentativo dei due provvedimenti e l’espresso richiamo contenuto a pagina 5 della seconda sentenza).
Scendendo in concreto, la sentenza impugnata (pagg. 9-20, cui il Collegio rinvia, salvo riportare quanto di seguito precisato), in modo non manifestamente illogico o contraddittorio, che all’identificazione nel COGNOME del soggetto per conto del quale venivano organizzate le operazioni di cessione nei confronti del COGNOME (Capi A e B) e veniva gestito lo stupefacente rinvenuto presso l’abitazione del COGNOME, che fingeva da «retta» (capo C), si perviene attraverso l’utilizzo (corretto) dello strumento della prova logica.
Viene precisato che all’inizio del mese di giugno 2020 a COGNOME e COGNOME vengono sottratti beni da parte di un soggetto, non indicato nominativamente, a causa di debiti non soddisfatti (per una somma che, in una successiva conversazione tra COGNOME e COGNOME, verrà indicata in 10.000 o 15.000 euro, importo su cui gli interlocutori divergono).
Al COGNOME veniva sottratta una autovettura TARGA_VEICOLO, intestata al COGNOME, stessa autovettura «ispezionata» 1’11 giugno 2020 da COGNOME e COGNOME, i quali lamentano che dalla
mancanza di alcuni rivestimenti le forze di polizia potrebbero capire che la vettura viene utilizza per il trasporto di stupefacente. La vettura verrà poi dagli stessi affidata al COGNOME, utilizzerà per le due cessioni al COGNOME e intenderà restituirla dopo l’ultima cessione, effettua a mero titolo di «cortesia» nei confronti del suo datore di lavoro; dopo entrambe le cessioni COGNOME si recherà presso l’abitazione del COGNOME.
Al COGNOME e al COGNOME venivano altresì sequestrati dal «creditore» i telefoni cellulari, i q verranno poi rinvenuti all’interno della cassaforte contenente lo stupefacente, custodita nell’abitazione intestata alla sorella del COGNOME ma in uso al COGNOME NOME, che in una conversazione tra COGNOME e COGNOME viene indicato come semplice «retta» (colui che custodisce lo stupefacente «conto terzi»), ossia il fratello della proprietaria (v. pag. 17).
Dopo il sequestro dello stupefacente, il fatto viene commentato in una conversazione ambientale tra COGNOME e COGNOME (progr. 582), che a differenza del compagno (COGNOME) ha intenzione di continuare a spacciare non avendo altra fonte di reddito, ed in altra conversazione tra la COGNOME e il COGNOME (progr. 879), in cui la stessa riferisce all’interlocutore che d sequestro dello stupefacente avevano buttato il telefono («e noi il telefono lo abbiamo buttato»).
Il soggetto per cui il COGNOME lavora viene, infine, indicato con l’appellativo «NOME».
Da questi convergenti e plurimi elementi, analizzati e valutati complessivamente e non atomisticamente (v. pag. 17, in fine), la Corte indica nel COGNOME il detentore dello stupefacent rinvenuto nell’appartamento e il venditore della cocaina al COGNOME, e nella COGNOME (che ha anche partecipato all’ispezione della vettura IQ) la sua concorrente, quantomeno sul piano del rafforzamento del proposito criminoso.
Quanto a quest’ultima, il Collegio evidenzia come la costante giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 32032 del 07/06/2022, Chiambretti, n.m.), la distinzione tra la connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 – 02, ha ad esempio ritenuto sussistente il concorso nel reato di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, 309, in ragione della sua presenza nel veicolo all’interno del quale i complici conversavano di pagamenti di partite di «fumo», della sua presenza nell’abitazione nella quale i complici effettuavano le cessioni di sostanza stupefacente, e del suo arresto a seguito del rinvenimento di cocaina a bordo del veicolo, da lui condotto, sul quale viaggiava assieme ad un complice).
Tale concorso deve essere inoltre caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienz e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito. applicazione di questo principio, si è escluso, ad esempio, che sia sufficiente per configurare i concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l’accertamento di un rapporto di mera
coabitazione nell’appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l’evento ex art. 40 cod. pen. (Sez. 3, n. 18499 del 10/11/2015, dep. 2016, Villirillo, n.m.; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, COGNOME, Rv. 26516701, e Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Finizio, Rv. 278064-01).
In sostanza, affinché sia configurato un concorso di persone nel reato, è sempre necessario un effettivo contributo causale dei partecipi, almeno a livello di rafforzamento morale; contrario, la semplice conoscenza o l’assistenza inerte e senza iniziative alla condotta da altr posta in essere non realizza, di per sé, la fattispecie concorsuale.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato, in modo certo non manifestamente illogico (e men che meno in violazione di legge) in ordine alla sussistenza di precisi elementi da cui inferire la partecipazione della COGNOME alla attività illecita del compagno, non solo co rafforzatrice del proposito criminoso, ma come parte attiva della condotta stessa (avendo partecipato all’ispezione della vettura e provveduto a gattare il telefonino dopo il sequestro del stupefacente affidato al COGNOME).
Né elementi di segno contrario possono rinvenirsi dall’appellativo con cui la stessa sarebbe stata apostrofata nel corso di una conversazione, che si riferisce all’altezza, che ben potrebbe essere ironico e non spetta alla Corte (che non conosce neppure la reale altezza della stessa, solo labialmente dedotta dalla difesa) rivalutare.
Da quanto sopra evidenziato emerge con evidenza che, sotto l’ombrello della violazione di legge, i ricorrenti intendano sostenere una mera «rilettura» degli elementi di prova rispetto quella fornita dalla Corte distrettuale, operazione esclusa nel giudizio di cassazione (sul punt v., ex plurimis, Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 4, n. 24826, del 16/03/2021, COGNOME, non massimata: «il sindacato di legittimità “deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali”», che cita, in senso conforme, Sez.4, n. 5693, del 31.03.1999 Rv. 213798-01; Sez.1, n.10528, del 12.07.2000, Rv. 21705201).
2.1.2. In secondo luogo, il motivo consiste nella pedissequa reiterazione di analoghi profil di censura proposti con l’atti di appello (riportati a pagg. 6, 7 e 8 della sentenza), disattesi ampia e non illogica motivazione da parte della corte territoriale, motivazione con cui il ricorren non si confronta affatto, con conseguente difetto di specificità del ricorso.
Secondo la sedimentata giurisprudenza della Corte, è infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (come visto dianzi), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del
12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).
Il secondo motivo di ricorso del COGNOME, relativo alla recidiva, è diviso in tre dis doglianze.
3.1. La prima, relativa ad una mancata pregressa dichiarazione della recidiva, è manifestamente infondata.
Lo stesso ricorrente riporta il contenuto della sentenza delle Sezioni Unite Calibè (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 – 01), secondo cui «la formula lessicale contenuta nella disposizione in esame (“coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell’art. 99, qu comma, del codice penale”) non può essere interpretata nel senso che indichi la necessità di una pregressa “dichiarazione” giudiziale della recidiva; la circostanza aggravante, invero, può solo essere “ritenuta” ed “applicata” per i reati in relazione ai CZ1 è contestata, ed in questo modo deve essere intesa detta espressione la quale, imprecisa sotto il profilo tecnico, è stat evidentemente utilizzata dal legislatore per ragioni di semplificazione semantica».
E’ quindi evidente la non necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice per applicare la recidiva reiterata.
3.2. Quanto al secondo profilo di censura, esso è inammissibile.
Evidenzia il ricorrente come, secondo la sentenza delle Sezioni Unite Schettino (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 – 01), ai fini dell’applicazione della recidiva «non sono ammissibili motivazioni di puro stile, che non espongano i dati fattuali presi in considerazione, i criteri utilizzati per valutarli, un coerente giudizio circa la mag rimproverabilità del reo per non essersi fatto motivare dalle precedenti condanne, come pure avrebbe dovuto fare».
Nel caso di specie, la Corte territoriale, a pag. 20-21, ritiene di meglio specificare la elli motivazione offerta sul punto dal primo giudice (che parla di «capacità criminale sempre crescente»), evidenziando come «la commissione dei reati per cui si procede, dopo la commissione di altri due reati in materia stupefacenti e, in particolare, dopo l’espiazione di un pena detentiva non breve inflitta con la seconda sentenza di condanna, con modalità esecutive comportanti organizzazione, una base operativa per l’occultamento dello stupefacente, l’utilizzo di “collaboratori” e di condotte violente nei confronti dei soggetti implicati negli affari i denota conclamata insensibilità ai precetti del COGNOME ed è sintomatica di riprovevolezza e pericolosità che giustifica il maggiore trattamento sanzionatorio. Deve inoltre osservarsi che i primo giudice ha bonariamente concesso al COGNOME le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alle circostanze aggravanti in assenza di qualunque elemento che ne giustificasse il riconoscimento, e, in particolare, pur in assenza di qualunque segno di resipiscenza dell’imputato. Pur a fronte della negativa personalità dell’imputato, la pena base è stata infli nel minimo assoluto».
Come appare evidente la motivazione offerta appare tutt’altro che ancorata a «formule di stile», dando al contrario conto – al fine di giustificare l’applicazione dell’istituto – sia del percorso criminale dell’imputato che delle specifiche modalità di attuazione della condotta come indici di una progressione criminosa.
Il ricorso non si confronta affatto in modo critico con la puntigliosa motivazione della Cor distrettuale capitolina, limitandosi ad una corposa rassegna della giurisprudenza in tema di recidiva, condita da sporadici e generici riferimenti alla posizione del ricorrente, risulta pertanto inammissibile per difetto di specificità.
3.3. Quanto al terzo motivo, esso è inammissibile per tardività.
E’ senz’altro vero che dal combinato disposto degli artt. 445, comma 2, cod. proc. pen. e 106 cod. pen. si evince chiaramente (Sez. 3, n. 32492 del 11/05/2018, COGNOME, n.m.) che la prima disposizione prevede che l’estinzione del reato comporta anche quella di ogni effetto penale e l’articolo 106 del codice penale dispone al secondo comma, in deroga al primo comma, che, qualora vi sia l’estinzione degli effetti penali, della precedente condanna non si debba tener conto agli effetti della recidiva.
Inoltre, va ricordato che l’estinzione del reato oggetto della sentenza di patteggiamento in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. opera ipso iure, senza che sia necessaria una specifica pronuncia del giudice dell’esecuzione (in tal senso Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, COGNOME, Rv. 2661200: “L’estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., opera ipso jure e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione”; nello stesso senso vedi anche Sez. 5, n. 20068 del 22/12/2014, dep. 14/05/2015, Valente, Rv. 2635030).
Ne consegue quindi che, in tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445 cod. pro pen, comporta l’esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva (Sez.3, n.7067 d 12/12/2012, dep.13/02/2013, Rv.254742; Sez.6, n.6673 del 29/01/2016, Rv.266119).
Tuttavia, per giurisprudenza costante della Corte che (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632 – 01), «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione», ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sare stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Livigni, Rv. 269368 01), circostanze non ricorrenti nel caso di specie.
Nel caso di specie, tra i profili di censura dedotti in appello dal COGNOME, quello in esame non risultava dedotto (la applicazione della recidiva era infatti contestata in riferimento al solo pu relativo alla motivazione).
Né, del resto, la pena applicata può definirsi illegale, sì da consentire il ricorso ai po officiosi della Corte.
Come evidenziato dalla Corte costituzionale (sent. n. 299 del 1992) e dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 – 01), infatti, i principio di legalità della pena è espresso, da un lato, attraverso la predeterminazione della pena da parte del legislatore, sia nella specie che nella misura (ossia nella cornice edittale), dall’al tramite il conferimento al giudice del potere discrezionale di determinare in concret («proporzionare», recita testualmente la sentenza Savini), entro tali limiti, la sanzione irrogare.
Per conseguenza, la violazione delle fondamentali opzioni legislative in ordine al disvalore del fatto reato astrattamente inteso, configura una pena «illegale», mentre la violazione delle norme che disciplinano l’esercizio regole che disciplinano l’uso del potere commisurativo in concreto, ai fini della individualizzazione della pena – che resti tuttavia rispettoso d determinazione legale, configura una pena «illegittima».
Pertanto, la pena è «illegale» solo quando la pena eccede i valori assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato, tanto sotto il profilo «quali (genere e specie) che «quantitativo» (minimo e massimo edittale).
Solo la violazione di tali parametri – che sono la manifestazione ed il frutto del potere lega di determinazione della pena – integra la pena illegale.
Ogni altra violazione delle regole che occorre applicare per la definizione della pena da infliggere integra un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo ad una pena che è illegittima ma non illegale e che non può essere emendata in caso di ricorso inammissibile.
Va escluso, inoltre, che l’illegalità della pena possa essere determinata dal caratter macroscopico dell’errore, sì da dover aggiungere una ulteriore ipotesi a quelle della diversità per specie o quantità rispetto ai termini edittali.
Così, le citate Sezioni Unite Savini hanno ritenuto che non costituisse, a titolo meramente esemplificativo, pena illegale:
la sanzione che, pur osservando i limiti edittali, sia il frutto di errori (Sez. 2, n. 2213 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729);
la sanzione che sia complessivamente legittima, ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266080);
la pena che sia risultante dell’applicazione di un distinto aumento per ciascuna delle ritenute circostanze ad effetto speciale e non tenga conto del criterio fissato dall’art. 63, comm 4, cod. proc. pen., perché l’errore riguarda le «modalità di calcolo della pena», e non incide su limiti edittali, comunque rispettati (Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 269748);
l’aver erroneamente calcolato prima l’aumento di pena per la continuazione tra i reati e poi quello per la recidiva, pur senza superare i relativi termini edittali (Sez. 5, n. 23911 20/02/2019, COGNOME, non mass.);
-l’erronea applicazione della disciplina relativa a circostanza ad effetto speciale, che no aveva determinato il superamento dei termini edittali del reato di cui si trattava (Sez. 2, n. 4676 del 09/12/2021, COGNOME, Rv. 282322);
la determinazione della pena operata non applicando o erroneamente applicando il criterio di riduzione previsto dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., la quale integra una violazione della legge processuale e non sostanziale, sicché la pena risulta illegittima, ma non illegale (Sez 4, n. 6510 del 27/01/2021, COGNOME; Sez. 1, n. 22313 del 08/07/2020, Manto, Rv. 279455).
Nel caso in esame, la pena irrogata dai giudici del merito per i tre episodi contestati continuazione, risulta della stessa specie di quella prevista dalla legge ed è stata applicata misura compresa nella forbice edittale.
Va, pertanto, esclusa la sua illegalità.
Da ciò consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso, in quanto proposto in violazione dell’articolo 606, comma 3, cod. proc. pen..
4. I ricorsi debbono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «l parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024.