Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può esaminare i vizi di motivazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: i limiti alla possibilità di impugnare le sentenze relative a reati di competenza del Giudice di Pace. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere perché un ricorso inammissibile può essere dichiarato tale non per la debolezza delle argomentazioni, ma per precisi sbarramenti normativi. L’analisi si concentra sulla distinzione tra censure di fatto e vizi di legittimità, specialmente quando si tratta di reati minori.
I fatti del processo
Una persona veniva condannata dalla Corte d’Appello per il reato di minaccia, previsto dall’art. 612 del codice penale. Inizialmente, l’accusa era più grave (art. 336 c.p.), ma il fatto era stato riqualificato nel corso del primo grado di giudizio. Non accettando la condanna, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali: il primo contestava la configurabilità stessa della minaccia, mentre il secondo lamentava vizi di motivazione della sentenza d’appello.
La decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dei motivi proposti. La Corte ha inoltre stabilito che una memoria presentata dalla parte civile era tardiva e, pertanto, non poteva essere presa in considerazione, neppure per la liquidazione delle spese legali. Di conseguenza, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: i limiti al ricorso per reati di competenza del Giudice di Pace
La decisione della Corte si fonda su argomentazioni tecniche precise, che delineano chiaramente il perimetro del giudizio di legittimità in specifiche materie. La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, trovandoli entrambi insuperabilmente viziati.
Il primo motivo: doglianze di fatto
Il primo motivo, con cui la difesa cercava di negare la sussistenza della minaccia, è stato ritenuto inammissibile perché si traduceva in ‘doglianze di fatto’. In altre parole, si chiedeva alla Cassazione di rivalutare le prove e la ricostruzione degli eventi, un compito che non le compete. La Corte di Cassazione, infatti, è un giudice di legittimità, non di merito: il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge, non stabilire come si sono svolti i fatti.
Il secondo motivo: i vizi di motivazione esclusi nel ricorso inammissibile
Il secondo motivo, che denunciava vizi motivazionali ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., ha incontrato un ostacolo ancora più netto. La Corte ha evidenziato che il reato di minaccia (art. 612 c.p.) rientra nella competenza del Giudice di Pace. Per questa tipologia di reati, l’art. 606, comma 2-bis c.p.p. limita espressamente i motivi di ricorso per cassazione. È possibile ricorrere solo per violazioni di legge (lettere a, b e c dell’art. 606), ma non per vizi di motivazione (lettera e). Questa norma ha lo scopo di deflazionare il carico della Cassazione, riservando il suo intervento, per i reati minori, alle sole questioni di puro diritto. Di conseguenza, il motivo era manifestamente infondato e il ricorso inammissibile.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della pronuncia
Questa ordinanza conferma un’importante lezione pratica: prima di impugnare una sentenza in Cassazione, è fondamentale verificare non solo la fondatezza delle proprie ragioni, ma anche l’ammissibilità dei motivi che si intendono sollevare. Per i reati di competenza del Giudice di Pace, il legislatore ha operato una scelta precisa, limitando il controllo di legittimità. Contestare la logicità della motivazione del giudice d’appello in questi casi è una strada preclusa che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e alla condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie. La difesa deve quindi concentrarsi esclusivamente sulla violazione o errata applicazione di norme di legge per avere una possibilità di successo.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare i fatti del processo. Le contestazioni sulla ricostruzione fattuale (cosiddette ‘doglianze di fatto’) rendono il ricorso inammissibile.
Per un reato di competenza del Giudice di Pace, si può fare ricorso in Cassazione per vizi di motivazione della sentenza?
No. L’art. 606, comma 2-bis del codice di procedura penale esclude specificamente la possibilità di ricorrere per vizi di motivazione (lett. e) per le sentenze relative a reati di competenza del Giudice di Pace. Il ricorso è ammesso solo per violazioni di legge.
Cosa accade se la memoria difensiva della parte civile viene depositata oltre i termini?
Se la memoria viene depositata in violazione del termine di quindici giorni ‘liberi’ prima dell’udienza, previsto dall’art. 611 del codice di procedura penale, essa è considerata tardiva. Di conseguenza, non può essere presa in considerazione dalla Corte, neanche ai fini della liquidazione delle spese processuali a favore della parte civile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36974 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36974 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIOIA DEL COLLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 612, cod. pen., così riqualificato in primo grado il fatto in origine contestato ai sensi dell’art. 336 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che mira a negare la configurabilità della minaccia, si traduce in doglianze di fatto inammissibili in sede di legittimità;
Considerato che il secondo motivo, che deduce vizi motivazionali ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è inammissibile ai sensi dell’art. 606 comma 2 bis cod. proc. pen. dato che si procede per un reato rientrante nella competenza del giudice di pace sicché il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello è ammesso soltanto per i vizi di cui al citato art. 606, lettere a), b) e c);
Vista la memoria depositata dal difensore della ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato che la memoria presentata dalla parte civile il 18 settembre 2024 è tardiva perché depositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni “liberi” prima dell’udienza, previsti dall’art. 611 cod. proc. pen. e che, pertanto, non può essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 25/09/2024