Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma la condanna per rapina
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito i confini del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile e confermando una condanna per rapina. Questa ordinanza offre spunti fondamentali sui motivi che non possono essere validamente presentati davanti alla Suprema Corte e chiarisce le condizioni per l’applicazione dell’attenuante della lieve entità. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le decisioni dei giudici.
I fatti del processo
Il caso riguarda un uomo condannato in primo grado e in appello per il reato di rapina ai sensi dell’art. 628 del codice penale. L’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi. Con il primo, contestava la motivazione della sentenza di condanna. Con il secondo, lamentava vizi legati alla valutazione delle prove che avevano portato a ritenerlo colpevole del reato di rapina impropria. Infine, con il terzo motivo, chiedeva l’applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, recentemente introdotta da una pronuncia della Corte Costituzionale.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, ritenendoli tutti inammissibili per ragioni diverse, ma ugualmente nette.
Primo e secondo motivo: la ripetizione delle argomentazioni
I primi due motivi sono stati respinti congiuntamente. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una pedissequa reiterazione di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese. Inoltre, il secondo motivo mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività che esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito. Non può, quindi, ricostruire i fatti in modo alternativo a quanto fatto dai giudici dei gradi precedenti, a meno che non si dimostri un travisamento palese e decisivo della prova.
Terzo motivo: l’esclusione della lieve entità
Anche il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’attenuante della lieve entità (introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024), è stato giudicato manifestamente infondato. La Suprema Corte ha sottolineato che, per escludere tale attenuante, non è sempre necessaria una motivazione esplicita. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già ampiamente descritto le modalità della condotta e il fatto che il reato fosse stato commesso ai danni di più vittime anziane. Questi elementi, secondo la Cassazione, sono di per sé sufficienti a ritenere implicitamente esclusa la lieve entità del fatto, rendendo la decisione del giudice di merito logica e corretta.
Le motivazioni della decisione
La decisione della Cassazione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda su principi cardine del processo penale. In primo luogo, il ricorso di legittimità non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. I motivi devono essere specifici e non meramente ripetitivi. In secondo luogo, la valutazione della gravità di un reato, ai fini dell’applicazione di attenuanti come la lieve entità, è rimessa al giudice di merito, il cui giudizio è insindacabile in Cassazione se sorretto da una motivazione logica e coerente con le risultanze processuali. Le modalità della condotta e la particolare vulnerabilità delle vittime sono elementi decisivi che possono giustificare l’esclusione di benefici.
Le conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma che un ricorso, per essere ammissibile, deve confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata e non può limitarsi a riproporre doglianze già respinte o a sollecitare una rivalutazione del merito. Viene inoltre ribadito che la gravità del fatto, desunta dalle concrete modalità dell’azione criminale, è un fattore determinante per escludere l’attenuante della lieve entità, anche in assenza di una specifica argomentazione sul punto, qualora la motivazione complessiva risulti incompatibile con un giudizio di minore offensività.
Perché il ricorso per rapina è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i primi due motivi erano una mera ripetizione di argomenti già respinti in appello e miravano a una rivalutazione dei fatti non consentita in Cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, ma non può riesaminare le prove per fornire una diversa ricostruzione dei fatti.
Per quale motivo non è stata applicata l’attenuante della lieve entità?
L’attenuante non è stata applicata perché la Corte ha ritenuto il fatto non di lieve entità, basandosi sulle modalità della condotta e sul fatto che il reato è stato commesso in danno di diverse vittime anziane. Questi elementi sono stati considerati sufficienti a escludere implicitamente l’attenuante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31471 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31471 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SARNICO il 16/08/1974
avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pen., n deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di prova degli elementi costitutivi del reato di rapina impropria, n è consentito in questa sede perché tende ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione div da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramen riprodotte in questa sede (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione al caso di specie della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla sentenza de Corte costituzionale n. 86/2024, è manifestamente infondato, avuto riguardo alle modalità della condotta e alla consumazione del reato in danno di distinte vittime di età avanzata, in virtù delle quali deve implicitamente ritenersi esclusa, sulla base della motivazio offerta sul punto dalla Corte di merito, la lieve entità del fatto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 01/07/2025.