Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46097 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CARRARA il 31/10/1984
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di rapina ascritto all’odierno ricorrente, non è consentito in questa sede, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta piena integrazione da parte del ricorrente del delitto lui attribuito, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, pur avendo formalmente prospettato una doglianza riconducibile all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente ha invero contestato una decisione erronea perché fondata su travisata valutazione dei fatti, tendendo ad ottenere in questa sede una inammissibile ricostruzione e un diverso apprezzamento degli stessi, mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale – contrariamente a quanto contestato dal ricorrente – ha adeguatamente esplicato le congrue e non illogiche argomentazioni giuridiche poste a base del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si richiede l’applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, sulla base dell’intervenuta pronuncia n. 86 del 13 maggio 2024 della Corte costituzionale, è manifestamente infondato, dal momento che nel caso di specie, alla luce di quanto ricostruito e accertato dai giudici di merito, appare ictu ()culi come non possa ravvisarsi la lieve entità nel contegno posto in essere dal ricorrente, in particolare a fronte delle numerose e gravi lesioni da lui prodotte nel medesimo contesto criminoso della rapina da lui realizzata, come riportato nelle lett. a), c) ed e) dei capi di imputazione ascrittigli;
che, infatti, la suddetta pronuncia della Consulta ha specificato che la circostanza attenuante può trovare applicazione anche con riferimento al reato di cui all’art. 628 cod. pen., a condizione che per «la natura, la specie, i mezzi, le a modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o j del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»;
61-24076/2024
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.