Ricorso Inammissibile per Rapina: la Cassazione Conferma i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’analisi di una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti fondamentali per comprendere i confini del giudizio di legittimità, in particolare quando si tratta di un ricorso inammissibile per rapina. La Suprema Corte ha ribadito con fermezza che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di guardiano della corretta applicazione della legge. Questa pronuncia chiarisce perché un ricorso basato sulla richiesta di una nuova valutazione dei fatti sia destinato al fallimento.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di rapina aggravata. L’imputato ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che lo aveva ritenuto responsabile. In sostanza, il ricorrente lamentava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato gli indizi a suo carico, ritenendoli insufficienti a fondare una condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile per Rapina
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiudendo definitivamente la vicenda processuale per l’imputato. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi che meritano un’analisi approfondita, poiché rappresentano principi cardine della procedura penale.
La Critica alla Motivazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura stessa delle censure mosse dal ricorrente. La Corte ha sottolineato che contestare la valutazione degli indizi (gravi, precisi e concordanti) operata dal giudice di merito equivale a chiedere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti. Tale operazione è preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non presenti vizi logici evidenti o palesi contraddizioni, circostanze non riscontrate nel caso di specie.
La Non Specificità del Ricorso come Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il secondo profilo di inammissibilità riguarda la specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno rilevato che le argomentazioni presentate erano una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica rivolta proprio alla sentenza di secondo grado, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici. Limitarsi a riproporre le stesse difese, ignorando le risposte fornite dal giudice precedente, rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è chiara e lineare. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tende a ottenere un risultato non consentito dalla legge: una rivalutazione del merito della vicenda. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici e giuridici, spiegando in modo esaustivo le ragioni del proprio convincimento basato su indizi gravi, precisi e concordanti. Il tentativo del ricorrente di proporre una lettura alternativa delle prove si scontra con il consolidato principio secondo cui il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Inoltre, la mancanza di una critica specifica e mirata alla sentenza d’appello, sostituita da una semplice riproposizione dei motivi già esaminati, svuota il ricorso della sua funzione tipica, rendendolo un atto solo apparentemente critico e quindi non meritevole di esame.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la conclusione dei giudici di merito; è necessario individuare e dimostrare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella loro decisione. Un ricorso inammissibile per rapina, o per qualsiasi altro reato, che si limiti a proporre una diversa interpretazione delle prove senza attaccare specificamente la coerenza logico-giuridica della sentenza impugnata, è destinato a essere respinto. La conseguenza diretta, come in questo caso, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questa circostanza è stata fissata in tremila euro.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non sul merito.
Cosa significa che il ricorso era una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi d’appello?
Significa che il ricorrente si è limitato a ripresentare le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza di secondo grado. Questo rende il ricorso generico e quindi inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito inutilmente la Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19841 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di cui all’art. 628 commi 1 e 3 n.1 cod.pen., non è consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento alle pp. 1 della motivazione della sentenza impugnata ove vengono esaustivamente enunciati gli indizi gravi, precisi e concordati che fondano la responsabilità del COGNOME in ordine al reato di rapina, considerato, inoltre, che detto motivo di ricorso è altresì inammissibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione delle argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, così che l’impugnazione deve considerare non specifica ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 6 marzo 2024