Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, delineando i confini del proprio giudizio. Il caso riguarda un individuo condannato per rapina aggravata che ha tentato di contestare la sentenza di secondo grado. L’esito, tuttavia, conferma un principio fondamentale: non si può chiedere alla Cassazione di rifare il processo, ma solo di controllare la corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme i motivi della decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello per il reato di rapina aggravata, ha proposto ricorso per Cassazione basando la sua difesa su quattro distinti motivi. In sintesi, l’imputato contestava:
1. La validità del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, ritenendolo un vizio di motivazione.
2. La sussistenza stessa della rapina aggravata, in particolare l’uso di un’arma (un coltello) e l’attività minatoria.
3. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto ridurre la pena.
4. L’eccessività della pena inflitta, pur essendo stata determinata partendo dal minimo previsto dalla legge.
Questi motivi sono stati sottoposti al vaglio della Suprema Corte, che li ha analizzati uno per uno.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza, respingendo ogni doglianza. La decisione si fonda su argomentazioni precise che evidenziano la natura e i limiti del giudizio di legittimità.
Riconoscimento Fotografico e Motivi Reiterativi
Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e, soprattutto, ‘reiterativo’. Ciò significa che l’imputato si è limitato a riproporre le stesse obiezioni già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza di secondo grado. La Cassazione non è una terza istanza di merito e non può rivalutare le prove, come la testimonianza della vittima, se il giudice precedente ha fornito una spiegazione logica e coerente.
La Configurabilità della Rapina Aggravata
Anche il secondo motivo è stato rigettato. La Corte ha sottolineato che la contestazione era smentita direttamente dagli atti processuali. La sentenza d’appello aveva chiaramente evidenziato sia l’attività minatoria tipica della rapina sia l’effettivo utilizzo di un coltello. Contestare questi fatti in sede di legittimità è un tentativo, non consentito, di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Sul punto delle attenuanti, la Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito, nel negarle, non è obbligato a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata considerata esente da illogicità, rendendo la censura inammissibile.
La Presunta Eccessività della Pena
Infine, la contestazione sull’entità della pena è stata dichiarata inammissibile. La determinazione della pena è una prerogativa del giudice di merito e può essere contestata in Cassazione solo per vizi di legalità (ad esempio, se la pena supera i limiti massimi previsti dalla legge) o per una motivazione manifestamente illogica, cosa che non è avvenuta nel caso in esame. La Corte d’Appello aveva correttamente calcolato la pena partendo dal minimo edittale e applicando la riduzione per il rito abbreviato.
Le Motivazioni
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Corte di Cassazione ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non di riesaminare i fatti e le prove. Tutti i motivi del ricorso, in sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione fattuale, un ‘terzo grado’ di giudizio che l’ordinamento non prevede. Il ricorso è stato quindi ritenuto privo dei requisiti di specificità e pertinenza richiesti, configurandosi come un tentativo di rimettere in discussione decisioni già adeguatamente motivate dai giudici dei gradi precedenti.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze significative. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva ed esecutiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione ribadisce l’importanza di formulare un ricorso per Cassazione con motivi specifici, pertinenti e che denuncino reali violazioni di legge, e non semplici dissensi sulla valutazione dei fatti.
Perché un motivo di ricorso viene definito ‘reiterativo’ e quindi respinto?
Un motivo è considerato ‘reiterativo’ quando si limita a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio (in questo caso, in Appello), senza formulare una critica specifica e puntuale contro le ragioni esposte nella sentenza che si sta impugnando. È inammissibile perché non svolge la funzione tipica del ricorso, che è quella di criticare la decisione precedente, non di ripetere le proprie tesi.
La Corte di Cassazione può riconsiderare le prove come le dichiarazioni di un testimone?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare le prove (come testimonianze o riconoscimenti fotografici) per decidere se sono attendibili o meno. Il suo compito è solo verificare se il giudice di merito ha motivato la sua decisione in modo logico e senza violare la legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in ambito penale?
La dichiarazione di inammissibilità rende la sentenza di condanna impugnata definitiva e immediatamente esecutiva. Inoltre, come stabilito in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, per aver presentato un’impugnazione ritenuta infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4476 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4476 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 628 cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen., con particolare riferimento all’intervenuto riconoscimento fotografico, è manifestamente infondato e non deducibile perché reiterativo di motivi già dedotti in appello puntualmente disattesi dalla Corte di merito che a pag. 2 della sentenza impugnata, correttamente, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, dovendosi gl stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della rapina aggravata di cui all’artt. 628 co pen., commi 1 e 3, oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta a pag. 3 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente evidenziato l’attività minatoria tipica della rapina, nonché l’utilizzo da parte dell’odierno ricorrente di un coltello;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffi che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattes o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato avuto riguardo alle argomentazioni del giudice di merito (pag. 4 della sentenza impugnata), che ha sottolineato che la pena base è stata determinata partendo dal minimo edittale, con la riduzione di un terzo per il rito;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma 4i euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16/12/2025