Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21615 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21615 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data 10/10/2023 dalla CORTE di APPELLO di MILANO.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; udita, per la parte civile COGNOME NOME, l’AVV_NOTAIO (sostituta processuale, per delega orale, dell’AVV_NOTAIO), che si è riportata alle conclusioni scritte, con nota spese, che ha depositato, chiedendone l’accoglimento; uditi, rispettivamente per gli imputati COGNOME e COGNOME, gli AVV_NOTAIO ti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che si sono riportati ai propri motivi di ricorso, chiedendone
l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato condanna degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME alle pene ritenute di giustizia per i reati di rapina aggravata consumata e tentata ed altro, loro ascritti in imputa pronunciata dal G.u.p. del Tribunale meneghino in data 12/12/2022.
Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi i difensori degli imput lamentando, con motivi qui riassunti nei limiti d’interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: – (COGNOME) errata qualificazione giuridica della rapina contestata (essendo il fatto asseritamen sussumibile sub art. 624-bis cod. pen.), ingiustificato diniego delle attenuanti di cui all’a cod. pen. ed all’art. 114 cod. pen., ed eccessività dell’aumento di pena operato ex art. 81, comma secondo, cod. pen.;
(COGNOME) erronea valutazione delle risultanze istruttorie valorizzate a fondamento della pronunciata affermazione di responsabilità ed ancora errata qualificazione giuridica della rap contestata (essendo il fatto asseritamente sussumibile sub art. 624-bis cod. pen.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Invero, i motivi reiterano doglianze già puntualmente ed incensurabilmente disattese dall Corte di appello, senza confrontarsi con le relative argomentazioni, in particolare:
quanto agli elementi valorizzati a fondamento della conclusiva affermazione di responsabili del COGNOME (f. 14 ss. della motivazione della sentenza impugnata, valorizzando in particolare, oltre a significativi elementi di geo-localizzazione, il riscontro del profilo dell’imputato su plurimi campioni prelevati all’interno del box dove erano custoditi i moto utilizzati per la commissione dei reati, dove veniva contestualmente riscontrato il profilo gen del COGNOME, reo confesso), non validamente contrastati dalle congetture difensive, del tutt sfornite di supporto probatorio, ed in concreto consistenti in mere ed indimostrate ipotesi;
quanto alla qualificazione giuridica delle contestate rapine (f. 18 s. della sentenza impug evidenziando le espletate violenze in danno delle pp.00.), senza dubbio corretta;
quanto al diniego, al COGNOME; delle attenuanti di cui all’art. 116 cod. pen. ed all’art. 114 pen. (cfr., rispettivamente, f. 19 e f. 20 della sentenza impugnata);
quanto infine all’asserita eccessività dell’aumento di pena operato ex a t. 81, comma secondo, cod. pen. nei confronti del COGNOME (cfr. f. 20 s. della sentenza impugnata, evidenziando pluralità e la gravità dei reati accertati).
I ricorsi sono, pertanto, inammissibili.
3.1. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, nonché (in presenza di profili di colpa quanto alla determinazione delle cause de dichiarata inammissibilità) della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
3.2. Essi vanno, altresì, condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e dif sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e di sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro tremilaseicentottantasei/00, oltre accessori di legge.
Roma, 15 marzo 2024