Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello si Basa su un Errore di Fatto
L’esito di un processo può dipendere da dettagli procedurali cruciali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione mette in luce l’importanza di una verifica accurata degli atti prima di presentare un’impugnazione. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile fondato su un presupposto di fatto palesemente errato: la presunta assenza di una querela, condizione di procedibilità resa necessaria dalla recente Riforma Cartabia per il reato contestato.
I Fatti del Caso: Un Appello Basato su un Presupposto Errato
Un soggetto, condannato per furto in secondo grado, decideva di ricorrere in Cassazione. La sua linea difensiva si basava su un’argomentazione di natura prettamente procedurale. Sosteneva che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia), il reato di furto per cui era stato condannato non fosse più perseguibile d’ufficio, ma richiedesse necessariamente la querela della persona offesa.
Secondo il ricorrente, tale querela non era mai stata presentata. Di conseguenza, l’azione penale avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile, con il conseguente annullamento della sentenza di condanna. La richiesta alla Suprema Corte era, quindi, di annullare la decisione impugnata per questa violazione di legge.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non si è basata su complesse interpretazioni giuridiche, ma su una semplice e incontrovertibile verifica dei documenti processuali. L’appello si è rivelato manifestamente infondato, in quanto basato su una circostanza – l’assenza di querela – palesemente smentita dagli atti.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione in modo netto e conciso. Consultando il fascicolo processuale (ex actis), i giudici hanno immediatamente accertato che la persona offesa aveva sporto una ‘formale denuncia querela’ diversi anni prima, già in fase di indagini preliminari. In tale atto, la vittima del furto aveva manifestato espressamente la volontà di ottenere la punizione dei responsabili.
L’argomento principale del ricorso era quindi privo di qualsiasi fondamento fattuale. La Corte ha sottolineato come la violazione di norme processuali lamentata fosse ‘palesemente smentita dagli atti processuali’. L’errore del ricorrente è stato quello di basare l’intera impugnazione su un presupposto non veritiero, rendendo l’appello strumentale e destinato al fallimento.
Le Conclusioni
In conseguenza della dichiarata inammissibilità del ricorso, e non ravvisando alcuna assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinare tale causa (come stabilito dalla giurisprudenza costituzionale), la Corte ha applicato le sanzioni previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: un’impugnazione deve fondarsi su solide basi giuridiche e, soprattutto, su una corretta rappresentazione dei fatti processuali. Un ricorso basato su affermazioni smentite dai documenti non solo è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava sull’erroneo presupposto dell’assenza di una querela da parte della persona offesa. La Corte di Cassazione ha verificato che, al contrario, la querela era stata regolarmente presentata sin dalle prime fasi del procedimento.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente sosteneva che, a seguito della Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), il reato di furto per cui era stato condannato richiedeva una querela per essere perseguito. Poiché, a suo dire, tale querela mancava, chiedeva l’annullamento della sentenza per improcedibilità dell’azione penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38404 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38404 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in quanto, a fronte di un reato che a seguitoedell’entarta in vigore del d.lgs. 150/2022 non è più perseguibile di ufficio, andava pronunciata una sentenza di improcedibilità per assenza di querela.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto si amenta una violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali.
Ed invero, risulta ex actis che in data 9/1/2018 la persona offesa COGNOME NOME ebbe a sporgere presso i CC della Stazione Palermo Uditore formale denuncia querela per il furto subito con specifica richiesta di punizione dei responsabili dello stesso (cfr. pag. 2 della querela).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3/10/2024