Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18857 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18857 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CINQUEFRONDI il 19/10/1992
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME cha ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado resa in sede di giudizio abbreviato, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anno uno, mesi otto di reclusione ed euro 3000,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 110, cod. pen., e 4 della legge n. 895 del 1967, per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico un ordigno esplosivo, per commettere il danneggiamento di un’autovettura, in Palmi in data 7 luglio 2019.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze esposte in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge e vizi della motivazione, con riferimento all’affermazione della responsabilità in ordine al fatto contestato.
Deduce che la condanna, come già rilevato nei motivi di appello, si fonda esclusivamente sulla conversazione sottoposta ad intercettazione, nel corso della quale gli interlocutori, fra i quali verosimilmente COGNOME, avrebbero fa riferimento a un luogo ove avevano posizionata una bomba che, solo sulla base di presunzioni, era stato individuato come quello dell’esplosione del 7 luglio 2019,
I Giudici di appello, rilevando che tale esplosione risultava l’unica del genere accertata nel territorio di Palmi in un arco di tempo ragionevolmente prossimo alle conversazioni, non hanno potuto escludere che gli interlocutori discutessero di un fatto più remoto ovvero della diversa esplosione di un ordigno pirotecnico.
Né le gravi lacune probatorie potevano risultare colmate dalle contraddittorie affermazioni in sentenza in ordine alla localizzazione dell’utenza telefonica di Trefiletti la notte del 17 luglio 2019, “in zona prossima a quella dell’attentato”.
2.2. Il secondo motivo censura la decisione di appello in punto di diniego della concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.
3.3. Il terzo motivo lamenta il diniego opposto anche alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
La difesa, contestando con il primo motivo la solidità del quadro probatorio, giunge inappropriatamente a frammentare la valutazione solo di una parte dei dati
informativi presi in considerazione
/sì che non può risultare minimamente smentita la logicità e completezza delle motivazioni di merito (v. pagg. 58-60 della sentenza
di primo grado e pag. 3 di quella conforme resa in secondo grado).
Invero, le censure, nell’opporsi discorsivamente ai ragionati ed esaustivi apprezzamenti sulla gravità, convergenza e precisione del quadro indiziario,
sfuggono al confronto con l’intera struttura giustificativa della decisione, laddove fra l’altro ignorano il significato che è stato attribuito all’accertamento del
specifica circostanza secondo cui COGNOME, poco prima dell’attentato oggetto della contestazione, in quella zona e in piena notta, era entrato in contatto anche con
altro soggetto che nel medesimo contesto si era sentito con NOME COGNOME, cioè
proprio con uno dei correi con cui lo stesso COGNOME, secondo quanto desunto dalle conversazioni, aveva commesso in quel luogo l’attentato dinamitardo.
Da ciò derivano l’aspecificità, la natura meramente rivalutativa e, comunque, la manifesta infondatezza delle doglianze mosse con il primo motivo
3. Il secondo e il terzo motivo risultano anch’essi inammissibili, posto che neppure indicano il vizio che dovrebbe giustificare il sindacato di legittimità e che, comunque, mostrano di ignorare del tutto le precise e appropriate spiegazioni in sentenza (pagg. 3 e 4), a giustificazione del diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale e della sostituzione della pena detentiva.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa, della somma di euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2025.