Ricorso inammissibile per procura non speciale: l’Ordinanza della Cassazione
L’Ordinanza n. 43051/2023 della Corte di Cassazione offre un importante promemoria sull’importanza dei requisiti formali nel processo penale. Un caso apparentemente incentrato sul diniego delle attenuanti generiche si trasforma in una lezione sulla proceduralità, culminando in una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea come un vizio formale, quale la mancanza di una procura speciale, possa precludere l’esame nel merito di un’impugnazione, anche se ben argomentata.
I Fatti del Caso
L’imputato aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Perugia, che aveva confermato una precedente condanna del Tribunale. La condanna era stata emessa per il reato di furto in concorso, aggravato dall’esposizione del bene alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose, con una pena di tre anni di reclusione e 600 euro di multa.
La Questione delle Attenuanti e la Manifesta Infondatezza
L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato gli elementi a suo favore.
Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente liquidato questo motivo, definendolo ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi, implicitamente superando tutti gli altri. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse adeguata e priva di illogicità.
Il Vizio Procedurale Decisivo che Rende il Ricorso Inammissibile
Al di là della manifesta infondatezza del motivo di merito, la Cassazione ha rilevato un vizio procedurale insuperabile che ha determinato la declaratoria di ricorso inammissibile. Dagli atti, infatti, non risultava il conferimento di una ‘procura speciale’ per la proposizione del ricorso, come richiesto tassativamente dall’articolo 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale.
Era presente unicamente una procura non speciale, datata anni prima. Questo dettaglio, apparentemente secondario, è in realtà cruciale. La legge richiede una procura speciale proprio per garantire che l’imputato abbia conferito uno specifico mandato al proprio difensore per impugnare una determinata sentenza, dimostrando una volontà attuale e precisa di procedere in Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri. In primo luogo, la manifesta infondatezza del motivo relativo alle attenuanti generiche, già di per sé sufficiente a una pronuncia negativa. In secondo luogo, e in modo assorbente, la violazione dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. per l’assenza di una procura speciale. Questo vizio formale impedisce al giudice di legittimità di entrare nel merito della questione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: la forma è sostanza. L’attenzione ai requisiti procedurali, come il corretto conferimento della procura speciale, non è un mero formalismo, ma una condizione essenziale per l’accesso alla giustizia nei gradi di impugnazione. Per gli avvocati, ciò significa una diligenza massima nella predisposizione degli atti; per gli assistiti, la consapevolezza che il successo di un ricorso dipende non solo dalla fondatezza delle argomentazioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole del processo.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per ragioni di merito, come la manifesta infondatezza dei motivi, o per ragioni procedurali, come la mancanza di un requisito essenziale quale la procura speciale per l’impugnazione, come previsto dall’art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
È sufficiente una procura non speciale per presentare ricorso in Cassazione?
No. La sentenza chiarisce che per la presentazione del ricorso in Cassazione è necessaria una procura speciale, che attesti la volontà specifica dell’imputato di impugnare quel determinato provvedimento. Una procura generica o non speciale, come quella presente nel caso di specie, non è sufficiente e determina l’inammissibilità del ricorso.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione, poiché ciò implica che tutti gli altri siano stati implicitamente disattesi o superati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43051 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43051 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del 13.09.2022 con cui la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia re dal Tribunale della medesima città in data 01.04.2021 che aveva condannato l’imputato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 600 di multa per il re furto, in concorso, aggravato dall’esposizione del bene alla pubblica fede e violenza sulle cose.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso articolato, che lamenta la manca applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sed legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 de sentenza impugnata) di una motivazione adeguata ed esente da evidenti illogicit anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevo sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente ch riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disatt superati tutti gli altri da tale valutazione;
per violazione di cui all’art.581 comma 1-ter cod. proc. pen.; non risulta dagli atti il conferimento della procura speciale, ma solamente il conferimento di procura – non speciale – datata 10.11.2016.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 04.10.2023.