Ricorso Inammissibile: Quando la Prescrizione Non Può Più Essere Chiamata in Causa
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: non è possibile sollevare la questione della prescrizione del reato dopo che sulla responsabilità dell’imputato si è formato un giudicato, seppur parziale. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti dell’impugnazione e la stabilità delle decisioni giudiziarie, rendendo di fatto il ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente, condannato per il reato previsto dall’art. 640 del codice penale (truffa), ha tentato di far valere la prescrizione del reato. Tuttavia, la sua posizione era peculiare: una precedente sentenza della stessa Corte di Cassazione aveva già deciso sulla sua colpevolezza, annullando la precedente pronuncia d’appello con rinvio, ma limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In altre parole, la responsabilità penale era già stata accertata in via definitiva.
La Questione del Ricorso Inammissibile e Giudicato Parziale
Il nucleo della questione giuridica risiede nel concetto di ‘giudicato parziale’. Quando la Corte di Cassazione conferma la responsabilità di un imputato ma rinvia il caso al giudice di merito solo per la rideterminazione della pena, la statuizione sulla colpevolezza diventa definitiva e non più discutibile. Di conseguenza, ogni tentativo di riaprire quel capitolo, ad esempio eccependo la prescrizione, è destinato a fallire. Il ricorso che propone tali motivi viene quindi considerato manifestamente infondato e, di conseguenza, dichiarato ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha seguito un ragionamento lineare e coerente con la giurisprudenza consolidata. I giudici hanno evidenziato che il tema proposto dal ricorrente, ovvero la prescrizione, si scontrava con l’avvenuta formazione di un giudicato parziale sulla sua responsabilità. La precedente sentenza di legittimità aveva infatti creato una barriera invalicabile su quel punto. Il rinvio era stato disposto al solo fine di ricalcolare la sanzione, escludendo qualsiasi nuova valutazione sulla fondatezza dell’accusa. Pertanto, il tentativo di reintrodurre il tema della prescrizione è stato ritenuto un’iniziativa processualmente non consentita. La Corte ha qualificato il ricorso come ‘manifestamente infondato’, procedendo alla dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza del Giudicato Parziale
La decisione in esame sottolinea l’importanza del principio di stabilità delle decisioni giudiziarie. Il giudicato parziale serve a cristallizzare i punti su cui si è già raggiunta una certezza giuridica, evitando che i processi si protraggano all’infinito su questioni già risolte. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questa ordinanza è un chiaro monito: una volta che la colpevolezza è stata accertata in via definitiva, anche se solo in parte, non è più possibile utilizzare argomenti come la prescrizione per rimettere in discussione l’esito del giudizio. La conseguenza di un tentativo contrario è, come in questo caso, la declaratoria di ricorso inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile eccepire la prescrizione del reato dopo che la responsabilità penale è stata decisa in via definitiva?
No, l’ordinanza chiarisce che una volta formatosi un giudicato, anche solo parziale, sulla responsabilità dell’imputato, non è più possibile sollevare la questione della prescrizione del reato.
Cosa si intende quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso manca dei requisiti previsti dalla legge. In questo caso, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proponeva un argomento, la prescrizione, su un punto già coperto da una decisione definitiva, ovvero la colpevolezza.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito nell’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21800 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21800 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORTORICI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il proposto ricorso è manifestamente infondato poiché propone il tema della prescrizione del reato di cui all’art. 640 cod. pen. a fronte di giudicato parziale sulla responsabilità in esito alla sentenza del 30/03/2023 della Seconda Sezione penale di questa Corte che aveva disposto annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, Malventi, Rv. 274828);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
La Consiglier relatrice
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